Successione legittima


La successione legittima regola il trasferimento dell`eredità qualora la persona defunta non lasci alcun testamento
Successione legittima
La successione legittima regola il trasferimento dell’eredità qualora la persona defunta non lasci alcun testamento. In tale caso il principio applicato è quello di preferire i congiunti del de cuius (colui che lascia l’eredità, nel linguaggio giuiridico) a qualunque altro soggetto. Eredi legittimi saranno pertanto, coniuge, figli, genitori, fratelli, altri parenti, per ultimo lo Stato. Il principale successibile è il coniuge del defunto (anche separato, purché non con addebito).

La legge stabilisce delle regole per dividere i beni del defunto tra i parenti superstiti. Ed in particolare si occupa della divisione dei beni tra il coniuge e i parenti superstiti.

- Nel caso in cui il de cuius avesse solamente dei figli, questi ereditano in parti uguali;

- Nel caso in cui un soggetto muoia senza figli, fratello o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali; nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna. Nel caso gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri;

- Se muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota;

- Nel caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle, sono ammessi tutti ed i genitori avranno almeno la metà del patrimonio. Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro;

- Nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini);

Nella successione legittima, la quota a favore del coniuge del defunto dipende dalla presenza o meno di altri soggetti successibili.
Se non ci sono altri successibili, al coniuge spetta l’intera eredità (art. 583 cod. civ.).
Se il defunto lascia un figlio, al coniuge spetta 1/2 dell’eredità: l’altro 1/2 spetta al figlio (art. 581 cod. civ.).
Se il defunto lascia due o più figli, al coniuge spetta 1/3 dell’eredità: i restanti 2/3 vengono divisi equamente tra i figli (art. 581 cod. civ.).
L’art. 582 cod. civ. regola la successione del coniuge nel caso in cui non vi siano figli del defunto, ma vi siano comunque altri parenti stretti del defunto come genitori o fratelli (o sorelle, ovviamente).
Se il defunto non lascia alcun figlio né fratello o sorella, ma sono ancora vivi i suoi genitori (o anche uno solo di essi), al coniuge spettano 2/3 dell’eredità (il restante 1/3 spetta ai genitori).
Se il defunto non lascia alcun figlio, ma lascia i genitori e uno o più fratelli, al coniuge sono devoluti 2/3 dell’eredità. La quota restante è così suddivisa: 1/4 ai genitori e la quota restante viene suddivisa in parti uguali per ciascun fratello.
Se il defunto non lascia alcun figlio, i suoi genitori sono già morti e ci sono invece uno o più fratelli, al coniuge sono devoluti 2/3 dell’eredità. Il restante 1/3 è suddiviso fra i fratelli del defunto.

Il diritto di abitazione a favore del coniuge.

Oltre alla quota di eredità, al coniuge del defunto spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

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di Avv. Daniela Bontà

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