Superbonus 110% per privati e condomini: come usufruire del credito d’imposta


Ecco a cosa fare attenzione se si intraprendono dei lavori edilizi usufruendo del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio
Superbonus 110% per privati e condomini: come usufruire del credito d’imposta

Come ormai è noto, il Decreto Rilancio (Decreto-legge 34/2020) ha introdotto il cosiddetto Superbonus 110%, ovvero un credito di imposta totale per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e antisismici.

L’aliquota di detrazione è la più alta mai concessa, ma è bene sottolineare alcuni punti per evitare di effettuare i lavori edilizi e scoprire di non aver diritto al Superbonus 110%.

Per questo, prima di avviare i lavori (sia come privati che come condomini) è bene effettuare un’analisi preventiva in merito:
•    alla tipologia di intervento (con particolare attenzione tra interventi trainanti e trainati) per non rischiare di realizzare lavori che non hanno diritto al Superbonus 110%;

•    condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione;

•    come usufruire del credito di imposta (analizzando anche le alternative della cessione del credito o sconto in fattura).

Vediamo brevemente, dunque, cosa prevede la misura contenuta nel Decreto Rilancio e quali aspetti vanno analizzati con attenzione.

 

 

 

Cos’è il Superbonus 100%

Grazie all’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), rubricato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, è stato effettuato un cospicuo innalzamento dell’aliquota di detrazione sulle spese sostenute per interventi destinati al miglioramento energetico e della classe di rischio sismico delle unità abitative e degli edifici.

Le aliquote già in vigore con l’Ecobonus e Sismabous (pari al 50%, 65%, 70%, 80%, 85% in base alla tipologia di intervento e a seconda che il committente sia un privato o un condominio), sono state innalzate al 110%.

In altre parole, il committente ha diritto a un credito di imposta maggiorato rispetto al passato e, addirittura, maggiorato rispetto alle spese sostenute fino a realizzare le opere edilizie praticamente a costo zero.

Le spese sulle quali è possibile calcolare il Superbonus devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, anche se recentemente è stato ipotizzato un procrastinamento fino al 2023 o 2024.

Infine, la detrazione viene recuperata in sede di dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo. Ma sono state previste anche le alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

 

 

Gli interventi ricompresi nel Superbonus 100%

Non tutti gli interventi possono beneficiare del Superbonus 110%, ma solo alcuni che riguardano l’efficientamento energetico e antisismico degli edifici. Infatti, ad esempio, i lavori di ristrutturazione di interni non sono ricompresi e possono godere delle solita aliquota di detrazione pari al 50%.

I lavori che danno il diritto al Superbonus 110% sono stati suddivisi in due categorie: interventi trainanti e interventi trainati: ciascuno degli interventi trainanti danno diritto all’agevolazione, mentre per quelli trainati è necessario che siano effettuati in concomitanza con almeno un intervento trainante.

Gli interventi trainanti sono:

1.    Interventi di isolamento termico che devono interessare le superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie disperdente lorda. Il Superbonus 110% è calcolato su un tetto massimo di spesa di 60 mila euro per ogni unità immobiliare;

2.    Sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento sia su singole abitazioni che su edifici. Il vecchio impianto deve essere sostituito con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o agli impianti di microcogenerazione; il tetto massimo di spesa è di 30 mila euro per ogni unità abitativa dell’edificio comprensive della spese per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto.

Gli interventi trainati sono:

1.    Acquisto e posa di infissi e schermature solari;

2.    Acquisto e posa di impianti solari fotovoltaici con tetto massimo di spesa di 48 mila euro per ogni unità immobiliare e, in ogni caso, con il limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto se l’installazione avviene nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica; se così non fosse il limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;

3.    Installazione di colonnine di ricarica elettriche.

Per quanto riguarda il Sismabonus 110%, può essere applicato non solo nelle zone 1 e 2 (ovvero in quelle a più alto rishcio sismico), ma anche nelle zone 3 (quelle a basso rischio). Inoltre, è prevista anche una detrazione quasi totale, con aliquota pari al 90%, sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità se acquistata contemporaneamente agli interventi antisismici effettuati.

Detto ciò, è importante stabilire se gli interventi in programma siano ricompresi tra quelli che beneficiano del Superbonus 110%. E’ importante tutelarsi sul punto poiché, non sempre gli stessi lavori possono essere ammessi, anche se riguardano l’efficientamento energetico. Per fare un banale esempio, un cappotto termico in una villetta oppure in condominio è ammesso, ma se lo stesso cappotto termico viene effettuato su locali differenti (esempio i box) potrebbe non essere ammesso.

Quindi, è bene analizzare la tipologie e la natura dell’opera edilizia da eseguire.

 

 

Condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione

Innanzitutto occorre rientrare tra i destinatari della misura così come indicati dal comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio. In base a tale dispositivo possono richiedere il Superbonus 110%:

a)    i condomini;

b)    le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c)    gli istituti autonomi case popolari (IACP) e da enti che hanno le stesse finalità sociali nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica;

d)    le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ma condizione altrettanto indispensabile è il miglioramento di almeno due classi energetiche, requisito valido sia per i condomini che per le singole unità immobiliari. Tale miglioramento deve essere accertato e asseverato attraverso un Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.

Quindi, nel caso in cui i lavori edili non consentano il miglioramento energetico richiesto, non si avrebbe diritto all’agevolazione. E’ bene, anche in questo caso, analizzare il progetto di intervento e analizzare il grado di efficientamento energetico raggiungibile.

 


Come usufruire del credito di imposta

Il metodo più immediato è quello di usufruire del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi e ottenere, così, una detrazione dall’Irpef.

Ma il Decreto Rilancio prevede anche altre due alternative:
•    sconto in fattura;
•    cessione del credito.

Per quanto riguarda lo sconto in fattura, l’impresa che esegue i lavori o l’azienda che fornisce gli impianti decurta la quota del Superbonus 110% (ridotta di qualche punto) direttamente dalla fattura emessa nei confronti del committente e recupera lo sconto come credito di imposta.

Nel caso della cessione del credito, invece, il committente può monetizzare il credito a disposizione rivolgendosi soprattutto alle banche o istituti di credito. In sostanza, il committente ottiene un finanziamento ponte per pagare le imprese edili, che sarà saldato con il credito derivante dai lavori stessi ceduto alla banca o istituto finanziatore.

In questo caso è bene vagliare attentamente, non solo il rapporto bancario, ma soprattutto le dichiarazioni e asseverazioni che devono essere effettuate dai professionisti coinvolti. Infatti, nella richiesta del Superbonus 110% è necessario l’ausilio di architetti che eseguano i progetti, la direzione lavori e le attestazioni energetiche; di un commercialista che rilasci il visto di conformità dei lavori; di tecnici che eseguano l’iter burocratico con l’ENEA, ecc…

Insomma, le procedure burocratiche sono diverse e non semplici. Un banale errore di compilazione o, peggio, la mancata presentazione di moduli necessari potrebbero compromettere la mancanza di ottenimento del bonus da parte dell’Agenzia delle Entrate e quello che poteva sembrare una ristrutturazione a “costo zero”, potrebbe rivelarsi un intervento costoso e dispendioso per le proprie tasche.

Per questo, il Superbonus 110% rappresenta di certo una valida opportunità, ma va analizzato e gestito con attenzione.

 

Il mio studio si rende disponibile ad offrire maggiori informazioni in merito e consulenza legale nel caso di avvio lavori.

 

Articolo del:


di Avv. Luigi Grasso

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