Svolta storica. La legge sulle unioni civili


Cosa cambia con l'approvazione del testo sulle unioni civili
Svolta storica. La legge sulle unioni civili
Con 369 voti a favore è stato approvato ieri il testo sulle unioni civili, quali formazioni sociali previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana.
Conseguentemente, due persone dello stesso sesso che hanno raggiunto la maggiore età, possono recarsi, alla presenza di due testimoni, dinnanzi l'ufficiale di stato civile e formalizzare la loro unione.

Da tale formalizzazione, in virtù di quanto previsto dalla legge, sorgeranno in capo ai membi della nuova coppia, alcuni dei diritti e doveri previsti in costanza di matrimonio.
In particolare dalla costituzione di siffatta unione deriva l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di contribuzione economica in relazione al lavoro svolto, anche casalingo, l'obbligo di coabitazione, e l'obbligo di definire insieme l'indirizzo di residenza.

Dal punto di vista patrimoniale le unioni civili prevedono quale regime patrimoniale soltanto la comunione dei beni; non sarà quindi possibile scegliere, contrariamente a ciò che avviene per il matrimonio, il regime della separazione dei beni.

L'unione può essere sciolta mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ed è previsto una sorta di mantenimento in favore dell'ex partner che versa in stato di bisogno o che non può provvedere personalmente al proprio mantenimento.

Nelle unioni civili è riconosciuto il diritto all'eredità per il superstite e alla reversibilità della pensione; nonchè la possibilità di subentrare in un contratto di affitto relativo alla casa in cui la coppia ha convissuto o la possibilità di abitare per un periodo ulteriore di 5 anni nella casa di proprietà del partner in caso di decesso di quest'ultimo.

Una svolta epocale nell'ordinamento giuridico italiano se si considera la mole di diritti e doveri riconosciuti alle coppie del medesimo sesso, coppie spesso fino ad oggi emarginate e poco tutelate sia dal punto di vista giuridico che sociale.

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di Avv. Maddalena Giacalone

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