Svolta storica. La legge sulle unioni civili
Cosa cambia con l'approvazione del testo sulle unioni civili
Con 369 voti a favore è stato approvato ieri il testo sulle unioni civili, quali formazioni sociali previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana.
Conseguentemente, due persone dello stesso sesso che hanno raggiunto la maggiore età, possono recarsi, alla presenza di due testimoni, dinnanzi l'ufficiale di stato civile e formalizzare la loro unione.
Da tale formalizzazione, in virtù di quanto previsto dalla legge, sorgeranno in capo ai membi della nuova coppia, alcuni dei diritti e doveri previsti in costanza di matrimonio.
In particolare dalla costituzione di siffatta unione deriva l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di contribuzione economica in relazione al lavoro svolto, anche casalingo, l'obbligo di coabitazione, e l'obbligo di definire insieme l'indirizzo di residenza.
Dal punto di vista patrimoniale le unioni civili prevedono quale regime patrimoniale soltanto la comunione dei beni; non sarà quindi possibile scegliere, contrariamente a ciò che avviene per il matrimonio, il regime della separazione dei beni.
L'unione può essere sciolta mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ed è previsto una sorta di mantenimento in favore dell'ex partner che versa in stato di bisogno o che non può provvedere personalmente al proprio mantenimento.
Nelle unioni civili è riconosciuto il diritto all'eredità per il superstite e alla reversibilità della pensione; nonchè la possibilità di subentrare in un contratto di affitto relativo alla casa in cui la coppia ha convissuto o la possibilità di abitare per un periodo ulteriore di 5 anni nella casa di proprietà del partner in caso di decesso di quest'ultimo.
Una svolta epocale nell'ordinamento giuridico italiano se si considera la mole di diritti e doveri riconosciuti alle coppie del medesimo sesso, coppie spesso fino ad oggi emarginate e poco tutelate sia dal punto di vista giuridico che sociale.
Conseguentemente, due persone dello stesso sesso che hanno raggiunto la maggiore età, possono recarsi, alla presenza di due testimoni, dinnanzi l'ufficiale di stato civile e formalizzare la loro unione.
Da tale formalizzazione, in virtù di quanto previsto dalla legge, sorgeranno in capo ai membi della nuova coppia, alcuni dei diritti e doveri previsti in costanza di matrimonio.
In particolare dalla costituzione di siffatta unione deriva l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di contribuzione economica in relazione al lavoro svolto, anche casalingo, l'obbligo di coabitazione, e l'obbligo di definire insieme l'indirizzo di residenza.
Dal punto di vista patrimoniale le unioni civili prevedono quale regime patrimoniale soltanto la comunione dei beni; non sarà quindi possibile scegliere, contrariamente a ciò che avviene per il matrimonio, il regime della separazione dei beni.
L'unione può essere sciolta mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ed è previsto una sorta di mantenimento in favore dell'ex partner che versa in stato di bisogno o che non può provvedere personalmente al proprio mantenimento.
Nelle unioni civili è riconosciuto il diritto all'eredità per il superstite e alla reversibilità della pensione; nonchè la possibilità di subentrare in un contratto di affitto relativo alla casa in cui la coppia ha convissuto o la possibilità di abitare per un periodo ulteriore di 5 anni nella casa di proprietà del partner in caso di decesso di quest'ultimo.
Una svolta epocale nell'ordinamento giuridico italiano se si considera la mole di diritti e doveri riconosciuti alle coppie del medesimo sesso, coppie spesso fino ad oggi emarginate e poco tutelate sia dal punto di vista giuridico che sociale.
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