T-Red o semafori intelligenti


Annullati i primi due verbali impugnati, annullabili tutti
T-Red o semafori intelligenti
Dalla pagina Facebook Studio Legale Agostini il 7 novembre nella prima puntata del settimanale di video informazione giuridico sociale #DallaParteGiusta avevo anticipato l’illegittimità dei verbali di accertamento di violazione del codice della strada conseguenti all’installazione di T-Red, i cosiddetti semafori intelligenti, nel comune di Porto San Giorgio.
La conferma dell’illegittimità arriva oggi con i primi due verbali trattati e subito annullati dal Giudice di Pace di Fermo.

La sentenza 22 dicembre 2016 n.452 annulla un verbale che sanziona la violazione di cui all’art.146 co.2 CdS per "superamento della striscia di arresto durante il periodo di accensione della luce semaforica rossa" con la multa di 41 euro (aumentata di 1/3 per orario notturno) e la decurtazione di 2 punti della patente di guida.

La sentenza 22 dicembre 2016 n.453 annulla un verbale che sanziona la violazione di cui all’art.146 co.3 CdS per "attraversamento dell’intersezione stradale nonostante il semaforo ne vietasse la marcia (lanterna semaforica rossa)" con la multa di 163 euro e la decurtazione di 6 punti della patente di guida.

Insomma entrambe le ipotesi di legge, sia quella dell’attesa del verde oltre la striscia bianca di arresto, sia quella dell’attraversamento dell’incrocio semaforico con il rosso, sono state affrontate e risolte favorevolmente per gli automobilisti ricorrenti mio tramite al Giudice di Pace di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli.

Il Giudice sanziona il comportamento del Comune - anche con condanna alle spese legali dell’ente nella prima delle due sentenze per euro 200/00 oltre voci di legge comprensivi dei 43 euro di contributo unificato necessari ad iscrivere il ricorso in giudizio - sotto ben due profili.
Il primo assai frequente nella pratica automobilistica del rosso che con sorpresa ti coglie in fallo.
"Affinchè il verbale sia valido, la prova fotografica deve rappresentare il conducente del veicolo che decide di superare la striscia bianca di arresto nonostante la luce semaforica rossa". Al contrario nei casi esaminati "i fotogrammi rappresentano il ricorrente già oltre la striscia bianca di arresto".

Il secondo è dato invece dall’illegittimità della notifica per "violazione delle norme di notificazione" causa "la personalizzazione della modulistica tramite adempimenti implicanti la compartecipazione di soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione". In altre parole i verbali di accertamento di violazione del codice della strada sono atti esclusivamente di autorità pubblica e pertanto soggetti privati non possono metterci le mani.
Così le sentenze.

In particolare il secondo motivo deve dirsi assai tranciante in quanto destinato a fare annullare a prescindere dai casi concreti all’esame del giudice tutti i verbali di accertamento notificati ed ancora non pagati, come pure i prossimi a venire, se impugnati nei termini di legge.
Porto San Giorgio, FM, li 23/12/16

Articolo del:


di Avv. Andrea Agostini

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