Tamponamenti a catena e responsabilità


A chi deve essere addebitata la responsabilità nei c.d. tamponamenti a catena di veicoli? Responsabilità esclusiva dell'ultimo veicolo o concorso ex art. 2054 c.c.
Tamponamenti a catena e responsabilità

Tamponamenti a catena

Non di rado in un sinistro vengono coinvolti più di due autoveicoli. La domanda che si pone in questi casi è a chi debba essere addebitata la responsabilità nei c.d. tamponamenti a catena.

Come noto, il tamponamento è un sinistro stradale in cui un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede. In tali ipotesi, la responsabilità di solito viene addebitata al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, a meno che, il “veicolo tamponatore” non dimostri che il sinistro ha avuto luogo per cause a lui non imputabili.

Ma vi è anche l’ipotesi più problematica dell’individuazione del “tamponatore”, nei casi non poco frequenti dei cosiddetti tamponamenti a catena, ossia quelli in cui sono coinvolte diverse autovetture. Per individuare il responsabile occorre prendere in considerazione diverse ipotesi.

Ipotesi della colonna di veicoli fermi

La prima, è l’ipotesi della colonna di veicoli fermi, come ad esempio i veicoli in coda dinanzi al semaforo rosso o bloccati nel traffico ecc. Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, in casi come questi, la responsabilità viene addebitata al conducente dell’ultimo veicolo, ossia colui che ha generato la prima collisione che ha dato origine ai successivi tamponamenti. Pertanto, le richieste risarcitorie saranno rivolte al veicolo che ha scatenato il primo tamponamento.

Tamponamento a catena con veicoli in movimento

La seconda, e diversa ipotesi, è quella del tamponamento a catena che coinvolge autoveicoli in movimento. In questo caso, l’art. 2054 c.c. sancisce che “nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”

Pertanto, saranno ritenuti responsabili del sinistro, entrambi i conducenti ossia il tamponante e tamponato, per mancata inosservanza della distanza di sicurezza tra un veicolo e l’altro. L’art. 2054 c.c. lascia salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria e di essere quindi ritenuto indenne dall’addebito di responsabilità. Tale prova consiste nell’aver adottato ogni misura idonea per evitare il tamponamento del veicolo davanti, salvo comunque il rispetto delle distanze di sicurezza.

Si precisa che il tamponamento a catena, quindi, a causa del coinvolgimento di più veicoli, non rientra nel campo di applicazione del cosiddetto indennizzo diretto. Di conseguenza, la domanda risarcitoria non potrà mai essere inoltrata direttamente alla propria compagnia assicurativa. Nell’ipotesi di veicoli in movimento, occorrerà, dunque, rivolgersi al veicolo direttamente tamponante, mentre nell’ipotesi di veicoli incolonnati in sosta, occorrerà rivolgersi all’ultimo veicolo che ha dato origine all’incidente nel suo complesso. Tuttavia, il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, dovrà sempre rivolgersi alla compagnia assicurativa del mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.

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di Avv. Ylenia Coronas

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