Tardiva iscrizione a ruolo della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo


Quali sono gli effetti della tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione
Tardiva iscrizione a ruolo della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo

Della causa avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ISCRITTA A RUOLO  TARDIVAMENTE  va disposta la cancellazione  qualora la parte convenuta opposta costituita tempestivamente non  dichiari espressamente che intende  proseguire  il giudizio  al fine di ottenere una statuizione nel merito.

Invero, la norma di riferimento è l’art. 171 cpc che testualmente dispone: “Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [1651, 166], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace [290 ss.; 59 att.] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [290 ss.]”.

Tale disposizione, apparentemente riferentesi alle cause promosse dinanzi al Tribunale, deve ritenersi applicabile, in quanto non è diversamente stabilito, anche per le cause pendenti dinanzi al Giudice di Pace.

Le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano solo se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7855 del 24 settembre 1994).

Nel caso  in cui vi sia stata una iscrizione a ruolo tardiva,  quindi, la parte che si sia costituita tempestivamente, anche se convenuta, può richiedere che la causa  prosegua. In tal modo restano precluse  per  l'attore solo  quelle attività per le quali  è decaduto, alla stregua del convenuto che si costituisse in ritardo.

Qualora, però, la parte convenuta si costituisca  tempestivamente  ma il difensore  escluda la volontà di proseguire il giudizio, conformemente al disposto richiamato ed all’orientamento della Corte di legittimità, della causa va disposta la cancellazione dal ruolo,  fatta salva la possibilità per la parte  di riassumere il giudizio ovvero di riproporlo.

L'omessa cancellazione della causa dal ruolo, infatti, in caso di tardiva costituzione dell'attore, sarebbe motivo di nullità e non di mera irregolarità, del procedimento (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10389 del 3 ottobre 1995).

La tardività della iscrizione a ruolo si può verificare anche  nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

In questo caso,  la mancata tempestiva costituzione dell’attore e la mancanza di volontà del convenuto di proseguire il giudizio, poiché iscritto a ruolo intempestivamente, non realizza, però, l'ipotesi prevista in via generale dall'art. 171 c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell'opposizione e dalla costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che, incombe all'opponente l'onere di coltivare, senza remore, la causa per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso (Cass. civ. n. 9684/1992).

Da quanto sopra si evince anche che, il Giudice, in tale ipotesi, non potrebbe dichiarare con il provvedimento di cancellazione del procedimento, esecutivo il decreto ingiuntivo, atteso che, la pronuncia di cancellazione preclude ogni statuizione nel merito e sul punto oltre che sulle spese.

Da qui consegue che una eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, formulata dalla parte  convenuta opposta, dovrebbe  ritenersi inammissibile, perché la provvisoria esecuzione andrà richiesta in Cancelleria all’esito della cancellazione della causa dal ruolo.

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di Avv. Maria Cuomo

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