Tari, riduzione per disservizio non del Comune


E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza N°22531 depositata il 27 settembre 2017
Tari, riduzione per disservizio non del Comune
I Giudici di Palazzaccio hanno disposto la riduzione al 40% della tariffa di riferimento in caso di disservizio anche se quest’ultimo non è imputabile direttamente al Comune impositore. La casistica posta al vaglio dei Giudici di Legittimità ha riguardato un Hotel ubicato in Campania e interessato alla nota vicenda partenopea dell’emergenza rifiuti che tanto ha fatto parlare nel 2008. La peculiarità della pronuncia in commento rinviene dall’avere gli Ermellini disposto e pertanto riconosciuto alla parte ricorrente la riduzione tariffaria pur trattandosi di un disservizio (TARSU) non imputabile direttamente al Comune di Napoli. Nel caso di specie, la mancata raccolta dei rifiuti ha determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. In tal caso, è fatta salva la possibilità per l’utente di auto-ridursi la tassa o addirittura chiedere il rimborso della maggiore somma versata e non dovuta a seguito dell’applicazione della tariffa ridotta (40%). Nella pronuncia in commento i Giudici di Cassazione vanno oltre il caso di specie, fissando un principio generale estensibile a molte casistiche analoghe anche in regime di TARI con riferimento alla quale la L.n°147/2013 in osservanza a quanto previsto dai commi 655 e 656 dell’art1 prevede una riduzione fino massimo al 20% della tariffa di riferimento.

- L’art.59 commi 2 e 4 del D.lgs.n°507/1993- Riduzione della Tariffa non superiore al 40%:
Preliminarmente, non è possibile prescindere dall’analisi del dato normativo a cui ha fatto espresso richiamo la Corte di Cassazione nella casistica in esame.
In particolare, si invoca il combinato disposto normativo di cui all’ultimo periodo del comma secondo del citato art.59, ove è sancito che «Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita», ed al successivo comma quarto, ove è sancito che «Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2».
Va da se che, in vigenza TARSU era fatta salva la possibilità per l’utente di vedersi ridotta la tariffa di riferimento fino al 40% in caso di grave disservizio o palese insufficienza dello stesso da parte del Comune impositore.
In altre parole, già il previgente D.lgs.n°507/1993 in materia di TARSU stabiliva l’applicazione di una tariffa ridotta in caso di mancanza o grave inefficienza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani direttamente riconducibile al Comune impositore.
Nella casistica del Comune di Napoli i Giudici di Palazzaccio sono andati oltre. Hanno esteso la possibilità di riduzione della tariffa di riferimento TARSU ridotta al 40% anche nel caso in cui la mancanza del servizio o il disservizio non è direttamente attribuibile al Comune o meglio non è riconducibile ad una responsabilità diretta dell’ente impositore. Le motivazioni logiche addotte dagli Ermellini in sentenza vanno ricondotte al fatto che trattandosi nel caso de quo di una tassa (TARSU) la stessa trova la sua natio nella richiesta di pagamento di un servizio che il Comune deve svolgere in favore degli utenti secondo regole precise.
Nel caso in cui il servizio non è stato espletato o è stato espletato in grave violazione delle previsioni regolamentari stabilite dal Comune, è dovuta la tariffa ridotta come previsto per legge. Per cui, il Comune impositore non può richiedere il pagamento della Tassa facendo riferimento al costo di un servizio che non è stato mai espletato o se espletato ha concretizzato gravi deroghe rispetto a quanto disposto dall’ente impositore in sede regolamentare.
Per cui, maglie sicuramente più larghe secondo i Giudici di Legittimità nel riconoscere la riduzione tariffaria in caso di mancanza del servizio o grave disservizio dell’espletamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Considerazioni conclusive:
Ad avviso di chi scrive, ciò che rende interessante il giudicato in commento così come depositato dagli Ermellini lo scorso settembre è la possibilità di estendere tal principio giurisprudenziale anche in regime di TARI.
Intanto, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto sicuramente applicabile e pertanto a maggior ragione giustificabile la riduzione della tariffa di riferimento disponendo l’ente una riduzione fino al 40% della tariffa di riferimento per l’anno in corso nella casistica in cui la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani o l’evidente disservizio ha determinato inevitabilmente una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
In tal caso, è fatta salva la possibilità per l’utenza di auto-ridursi la tassa nel caso in cui non l’abbia ancora versata; oppure, chiedere l’utente il rimborso della maggiore somma versata e non dovuta.
Tuttavia, ciò che rende ancora più interessante la pronuncia in commento è la possibilità di estendere tale principio giurisprudenziale anche alla normativa TARI attualmente vigente.
In particolare, la previsione normativa di cui all’art. 1 comma 656 della L.n°147/2013 dispone espressamente che: "la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; ovvero, l’effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all’ambiente".
In altre parole, a parità di condizioni in regime di TARI è prevista una riduzione ancora più consistente in favore degli utenti in caso di mancanza del servizio o grave disservizio in deroga a quanto disposto dall’ente impositore in sede regolamentare.Con riferimento alla casistica mossa dalla struttura recettiva napoletana i Giudici di Cassazione sono stati molto chiari. E’ fatta salva la possibilità per il contribuente di vedersi riconosciuta la riduzione della tassa sui rifiuti TARI tutte le volte in cui il servizio di raccolta, sebbene regolarmente istituito e attivato, non è svolto nella zona in cui è locato l’immobile; oppure, nel caso in cui quest’ultimo, presenta gravi disfunzioni tali che il contribuente non possa usufruirne agevolmente. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che le ragioni che hanno legittimato l’assenza del servizio o la grave deficienza dello stesso siano direttamente riconducibili alla responsabilità del Comune. I Giudici di Palazzaccio hanno recepito in toto il più elementare dei principi tributari che regolano la natura stessa della tassa caratterizzata da una sua peculiarità sinallagmatica. Ossia, la richiesta di pagamento della stessa a fronte dell’espletamento di un servizio. Peculiarità quest’ultima, imprescindibile nella definizione stessa di tassa che rappresenta se vogliamo l’elemento di differenzazione principale rispetto all’imposta dovuta dal soggetto passivo, indipendentemente dall’espletamento o meno di un servizio corrispettivo.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe DURANTE

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