Tempi paritetici di permanenza dei figli: il mantenimento è diretto


La giurisprudenza di merito vede con favore la revoca dell’assegno di mantenimento in caso di figli che trascorrono la medesima quantità di tempo con ciascun genitore
Tempi paritetici di permanenza dei figli: il mantenimento è diretto

L’obbligo di mantenimento dei figli, secondo quella che è oramai diventata anche una nozione di comune esperienza, è direttamente ricondotto sul piano legale alla nascita. Tanto è vero questo che anche laddove il rapporto di filiazione si stabilisca in epoca successiva alla nascita, ad esempio quando il nato sia stato riconosciuto solo dalla madre e questa abbia agito affinché fosse accertata la paternità naturale, la sentenza che accerti il rapporto di paternità attribuisce lo status di "figlio" retroattivamente fin dal momento della nascita, secondo quanto previsto dagli artt. 147 e 148 cod. civ.

Lo ha anche ricordato la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 17140 del 11 luglio 2017 ove si è anche precisato che tale rimborso ha natura “indennitaria, «essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il suo mantenimento».

Il mantenimento del minore è infatti conseguito dai genitori con la condivisione delle risorse di entrambi a favore del figlio e questo si verifica anche quando i genitori (coniugati o meno che siano non fa differenza) siano separati; per tale ragione il codice civile offre una regolamentazione molto accurata,, prevedendo, all’art. 337 ter, che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore

4) le risorse economiche di entrambi i genitori

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.»

Questione particolarmente delicata è proprio quella legata ai tempi di permanenza, stante un orientamento giurisprudenziale che, pur a fronte della prevalente collocazione del minore presso uno dei due genitori, secondo la soluzione più frequentemente adottata, al fine di garantire la bigenitorialità è sempre maggiormente orientato ad ampliare lo spazio a favore dell’altro genitore. E, in alcuni casi ciò si arriva sino al punto di neutralizzare del tutto la prevalente collocazione, nel quadro di un affido sostanzialmente alternato, con tempi paritetici atti a garantire la permanenza del figlio minore in egual misura presso ciascuno dei genitori.

Riepilogando, nei casi di prevalente collocazione del minore presso uno dei due genitori viene appunto disposto l’obbligo di un assegno a carico del genitore che, convivendo in minor misura con il minore, in tal modo evidentemente contribuisce al maggior esborso che, sia pure in via diretta, l’altro si trova nella necessità di garantire, con un assegno avente sostanzialmente funzione di rimborso in favore del genitore maggiormente gravato delle esigenze di mantenimento dei figli. Tuttavia proprio la funzione dell’assegno, nonché la considerazione che ex lege si deve attribuire ai tempi di permanenza nella sua determinazione, impongono logicamente di considerare l’ipotesi di mantenimento diretto in caso di paritetici tempi di permanenza dei figli minori.

E questa soluzione comincia ad affacciarsi nella giurisprudenza di merito, come evidenziato dalla recentissima sentenza del Tribunale di Perugia in data 01 settembre 2021, laddove si è stabilito che, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, stante la circostanza che il minore risultava «collocato in via pressoché paritetico presso il padre e la madre, si ritene giustificata la previsione del mantenimento in forma diretta sicché sul punto, con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento, va revocato il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in via provvisoria in favore della madre».

La medesima soluzione era già stata in precedenza adottata dal Tribunale Calabria Catanzaro, Sez. I, Decr., con provvedimento del 28 febbraio 2019 ove all'esito del procedimento era emerso come i genitori sostenessero «tempi di gestione del figlio, del tutto paritetici» dovendosi così realizzare «il principio di proporzionalità attraverso il mantenimento c.d. diretto per le esigenze ordinarie del minore, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui il figlio è presso ciascun genitore e la ripartizione in quote uguali delle spese c.d. straordinarie».

In conclusione proprio il provvedimento mediante il quale si revoca l’assegno in caso di tempi paritetici di permanenza del minore presso il genitore realizza la proporzionalità nel contributo al figlio, laddove la conservazione dell’assegno a carico di uno dei due genitori altererebbe la naturale ed equa distribuzione delle risorse economiche dei genitori stessi in concorso favore del figlio.

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di Giuseppe Mazzotta

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