Termine di prescrizione e risarcimento del danno


La decorrenza del termine di prescrizione nelle cause di risarcimento danni. La rilevanza della addebitabilità del danno ad un terzo
Termine di prescrizione e risarcimento del danno

L’istituto giuridico della prescrizione consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo conseguente al suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo determinato dalla legge (artt. 2934 - 2963 c.c.).

Come è noto, l'istituto trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di certezza del diritto: se il titolare di un diritto non lo esercita, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di tutelare l'interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo.

Per verificare quale sia il termine prescrizionale da applicare in materia di responsabilità civile e da quando decorre tale termine, è necessario in primo luogo determinare se la fattispecie in esame rientri nell’ambito della responsabilità contrattuale ovvero nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale consegue all’inadempimento di un’obbligazione preesistente; la responsabilità extracontrattuale si configura, invece, quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto violando il precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.).

Le due figure prevedono una disciplina differente in merito al termine di prescrizione. L’articolo 2947 c.c., infatti, prevede la prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (e di soli due anni per i danni da circolazione di veicoli). La responsabilità contrattuale rientra invece nella disciplina dell’articolo 2946 c.c. che prevede il termine di decorrenza decennale.

E’ importante, ovviamente, capire quale sia il dies a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione. Non sempre, infatti, tale momento coincide con il giorno in cui si è verificato il danno. In alcuni casi può capitare che il danneggiato sia posto in grado di far valere il proprio diritto al risarcimento solo in un momento successivo, ossia a decorrere dalla conoscibilità del danno e dalla sua riferibilità al danneggiante. Come confermato da autorevole dottrina e giurisprudenza, il dies a quo va individuato "quando si esteriorizza e diventa conoscibile l’evento dannoso" (Cass., Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1442, in Resp. Civ. Prev., 1983, 627). Secondo tale criterio, la prescrizione comincia pertanto a decorrere dal giorno in cui l’evento dannoso si è rivelato in tutte le sue componenti principali. Inoltre, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si deve tenere conto anche della conoscibilità del danno e, quindi, della sua addebitabilità ad un terzo. (Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2645).Il danneggiato deve pertanto essere in grado di riferire il pregiudizio subito all’autore della condotta che lo ha causato. Solo a partire da questo momento il danneggiato ha la piena conoscenza del fatto illecito (Cass., Sez. II, 6 febbraio 1982, n. 658).

In alcuni casi, è il consulto ante-causam del medico legale a fornire al danneggiato quel grado di conoscenza tale da far scattare il decorso dei termini prescrizionali. Tale circostanza è stata confermata anche da una recente sentenza del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, sez.10 civile, Dott.ssa Filippi, Sentenza n.3417/2014 del 10/03/2014). La controversia aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da parte di un soggetto che ha subito il distacco bilaterale della retina in conseguenza dell’utilizzo di una pedana vibrante in una palestra. Il distacco della retina, tuttavia, non si era verificato durante l’utilizzo della pedana, ma solo in un momento successivo. Il danneggiato è stato pertanto in grado di collegare l’evento dannoso (distacco della retina) all’utilizzo della pedana vibrante solo molto tempo dopo, allorché il medico legale consultato ante causam ha individuato il nesso causale tra l’utilizzo della pedana e il distacco della retina. Circostanza poi confermata dal consulente tecnico nominato dal giudice in corso di causa. "Con riferimento all’eccezione di prescrizione (...), appare sufficiente rilevare (...) con riferimento all’azione extracontrattuale, che si prescrive in cinque anni, che il dies a quo deve essere individuato non con riferimento al tempo di accadimento dell’evento lesivo ma al momento in cui il danneggiato ha percepito l’esistenza e la gravità del danno stesso nonché la sua addebitabilità a un soggetto determinato, ovvero della sussistenza del nesso causale tra i danni lamentatati e la condotta imputata al soggetto evocato in giudizio. Atteso che non vi sono elementi in giudizio per ritenete che la consapevolezza in capo all’attore della sussistenza di nesso di causa tra l’uso della pedana vibrante e le lesioni subite, sia anteriore alla relazione medico legale dal medesimo richiesta (...), non essendo trascorsi tra tale data e la notifica dell’atto di citazione cinque anni, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata".

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di Avv. Luisa Gaspari

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