Testamento biologico
Come predisporre le DAT
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16.1.2018 è stata pubblicata la legge n. 219/2017, intitolata "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (DAT).
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito (www.notariato.it) una scheda informativa.
La legge sul testamento biologico, o biotestamento, ha introdotto le DAT, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali ciascuna persona può esprimere la propria volontà in ordine all’accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale), singoli trattamento sanitari (in particolare).
Ciò in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Può validamente fare le DAT chi sia maggiorenne e sia capace di intendere e volere.
Il consenso informato è l’elemento che consente il libero e consapevole esercizio dei propri diritti: la legge n. 219/2017 lo richiama in maniera espressa e lo pone proprio nel suo art. 1. "La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge".
La persona minore di età o incapace "deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà" (art. 3).
Per tali soggetti il consenso informato è dato o rifiutato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore, "tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità".
In caso di contrasto tra il rappresentante legale e l’amministratore di sostegno e il medico, il quale ultimo ritenga le cure appropriate e necessarie, in assenza di DAT sarà il Giudice Tutelare a decidere, su ricorso di uno dei soggetti sopra indicati.
E’ prevista la possibilità di ricorrere a video registrazioni qualora le citate forme non siano possibili.
L’atto non è soggetto a imposte, tasse o diritti.
Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con cui sono state rilasciate.
Sono conservate in un registro comunale o in un registro sanitario elettronico su base regionale (non nazionale: si potrebbe verificare il rischio di mancata conoscenza delle DAT da parte delle aziende sanitaria).
Con circolare n. 1/2018 dell’8/2/2018 il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni operative per i Comuni:
"1) l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
2) l’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune - e a riceverla;
3) all’atto della consegna l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale".
La legge prevede la possibilità, non l’obbligo, di nominare un fiduciario che si assuma la responsabilità di interpretare le DAT del disponente, divenuto incapace, solo nel caso in cui le DAT appaiano palesemente incongrue, o non siano corrispondenti ala condizione clinica attuale del disponente, o siano disponibili nuove terapie non prevedibili alla data della redazione delle DAT.
In caso di revoca della nomina del fiduciario da parte del disponente o di mancata accettazione dell’incarico o di rinuncia successiva, le DAT conservano il loro valore e la loro efficacia per il medico e la struttura sanitaria.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito (www.notariato.it) una scheda informativa.
La legge sul testamento biologico, o biotestamento, ha introdotto le DAT, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali ciascuna persona può esprimere la propria volontà in ordine all’accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale), singoli trattamento sanitari (in particolare).
Ciò in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Può validamente fare le DAT chi sia maggiorenne e sia capace di intendere e volere.
Il consenso informato è l’elemento che consente il libero e consapevole esercizio dei propri diritti: la legge n. 219/2017 lo richiama in maniera espressa e lo pone proprio nel suo art. 1. "La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge".
La persona minore di età o incapace "deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà" (art. 3).
Per tali soggetti il consenso informato è dato o rifiutato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore, "tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità".
In caso di contrasto tra il rappresentante legale e l’amministratore di sostegno e il medico, il quale ultimo ritenga le cure appropriate e necessarie, in assenza di DAT sarà il Giudice Tutelare a decidere, su ricorso di uno dei soggetti sopra indicati.
E’ prevista la possibilità di ricorrere a video registrazioni qualora le citate forme non siano possibili.
L’atto non è soggetto a imposte, tasse o diritti.
Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con cui sono state rilasciate.
Sono conservate in un registro comunale o in un registro sanitario elettronico su base regionale (non nazionale: si potrebbe verificare il rischio di mancata conoscenza delle DAT da parte delle aziende sanitaria).
Con circolare n. 1/2018 dell’8/2/2018 il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni operative per i Comuni:
"1) l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
2) l’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune - e a riceverla;
3) all’atto della consegna l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale".
La legge prevede la possibilità, non l’obbligo, di nominare un fiduciario che si assuma la responsabilità di interpretare le DAT del disponente, divenuto incapace, solo nel caso in cui le DAT appaiano palesemente incongrue, o non siano corrispondenti ala condizione clinica attuale del disponente, o siano disponibili nuove terapie non prevedibili alla data della redazione delle DAT.
In caso di revoca della nomina del fiduciario da parte del disponente o di mancata accettazione dell’incarico o di rinuncia successiva, le DAT conservano il loro valore e la loro efficacia per il medico e la struttura sanitaria.
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