Testamento pubblico, olografo e conservazione


Il testamento olografo ha lo stesso valore di quello redatto davanti al Notaio. Puoi farti consigliare da un legale per redigere il tuo testamento
Testamento pubblico, olografo e conservazione

L'articolo 601 del Codice Civile disciplina le forme ordinarie del testamento: quello olografo e quello pubblico (ricevuto, cioè per atto di notaio).
A norma del successivo articolo 602 del c.c. Il testamento olografo deve essere scritto per intero dal testatore, sottoscritto dallo stesso in calce e deve esservi apposta la data della redazione.
Tali elementi sono essenziali ed imprescindibili. Invero, la sottoscrizione e la autografia occorrono al fine di una corretta identificazione della persona del testatore e la data è elemento assolutamente centrale in quanto consente di stabilire con elevato grado di certezza se in quel momento l'autore delle disposizioni di ultima volontà sia o meno in grado di avere piena capacità di testare.
Se hai redatto un testamento olografo, cioè un testamento scritto interamente a mano, datato e sottoscritto e recante dunque le disposizioni di ultima volontà puoi:
a) consegnarlo a qualsiasi persona di tua fiducia;
b) consegnarlo ad un Notaio fiduciariamente;
c) consegnarlo ad un Notaio formalmente.
La consegna formale al Notaio del testamento è un modo certo e sicuro per conservare l'integrità del testamento.
Il notaio redigerà un verbale di deposito di testamento segreto nel quale, di norma, conterrà la descrizione almeno sommaria del contenuto del testamento da te sottoscritto e redatto che sarà allegato all'atto di ricevimento.
La dottrina più tuzioristica richiede la necessaria presenza dei testimoni ai fini della validità dell'atto, mentre altra parte anche a seguito della novella del 2005 in tema di semplificazioni, non ritiene imprescindibile l'assistenza dei testimoni: spetterà al notaio rogante la scelta (ma puoi sempre richiedere al Notaio di far intervenire, per tua volontà, testimoni).
Dopo il deposito del testamento è possibile anche ritirare tale atto con il cd. Ritiro del testamento olografo depositato, ma ciò non inciderà sugli effetti del testamento che rimarrà comunque valido ed efficace fino alla redazione di successivo testamento (in qualsiasi forma redatto!) ed avente, dunque, data successiva a quella del precedente.
É opportuno precisare che il Notaio, l'avvocato ed il legale incaricato, in sede di deposito di testamento olografo non può neppure prestare consigli al testatore in ordine alla formalità e validità delle disposizioni testamentarie inserite.
Se invece ritieni di non essere in grado di redigere un testamento con le dovute formalità richieste dalla legge puoi rivolgerti ad un notaio o ad un legale per conoscere quali sono le disposizioni inderogabili di legge cui devi attenerti nella formazione del testamento.
Nel caso in cui tu voglia blindare la tua volontà con un atto di sicura certezza giuridica puoi chiedere al Notaio di redigere un testamento pubblico.
I testamenti pubblico ed olografo sono revocabili dal testatore fino alla sua morte: con un testamento successivo a quello precedentemente redatto puoi modificare la tua volontà testamentaria.

Articolo del:


di Avvocato Paolo Zinzi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse