TOSAP – Esenzione tassa passo carraio 2

Il Comune non può imporre la tassa per il passo carraio “a raso” se realizzato con portoni e cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica via (vd: art 44, D.Lgs. 507/1993) se non è chiesta autorizzazione e rilasciato regolare cartello di divieto di sosta.
Proseguendo la trattazione della questione di cui al precedente articolo, si osserva che è attuale l’orientamento in alcuni Comuni, di esigere la tassa anche su questo tipo di passi carrai invocando l’art. 22 Codice della Strada che imporrebbe al proprietario privato avente accesso sulla pubblica via l’obbligo di munirsi di autorizzazione per designare il passo carrabile con l’apposito segnale (divieto di sosta che è pure soggetto a canone annuo) di cui all’art.46 DPR 495/1992.
In realtà, posto che il passo carraio (D.lgs 507/1993,art.44,c.4) è sempre definito come un manufatto od intervallo del marciapiede che interrompe il piano stradale, i “passi a raso” continuano ad essere esclusi sia dalla tassa che dall’obbligo di segnale. Ciò in quanto l’art. 36 del DPR 610/1996 ha modificato l’art 46 (citato) del Regolamento di Attuazione del codice, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta ed il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario.
Pertanto è possibile ritenere che: in assenza di obbligo al proprietario dell’accesso di chiedere autorizzazione comunale e munirsi di cartello, il Comune non possa imporre detti adempimenti, né pretendere alcuna tassa dall’interessato che non faccia richiesta. Ciò sulla base del più generale principio per cui se la superficie del passaggio non è sottratta all’uso pubblico generalizzato, la sua tassazione comporterebbe l’assoggettamento ad un onere tributario del diritto di accesso alla proprietà privata, diritto primario esercitabile a prescindere da concessioni amministrative.
Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.
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