Tradimento online: non sono “innocenti evasioni”


L’infedeltà virtuale ha lo stesso peso del tradimento fisico? E può essere motivo di addebito della separazione?
Tradimento online: non sono “innocenti evasioni”

 

Lucio Battisti le definiva innocenti evasioni…ma, come vedremo, la Corte di Cassazione sul punto è in disaccordo con l’indimenticato cantante e compositore italiano.

L’infedeltà, rimane uno dei principali motivi di separazione e, come illustrato nel precedente articolo, può comportare anche una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge fedifrago.

Ciò in quanto il tradimento costituisce una violazione dei doveri che i coniugi si sono impegnati a rispettare nel momento in cui hanno contratto matrimonio.

 

 

 

Stiamo parlando del dovere di fedeltà

Ma possiamo consideralo ancora oggi un valore attuale?

Le opinioni sul punto sono discordanti.

C’è chi considera l’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi il retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, sostenendo che la stessa non possa essere imposta con una legge dello Stato.

Altri, invece, ne difendono il portato antropologico invocando il diritto come suo strumento di tutela necessario per garantire la sicurezza della coesistenza della famiglia.

 


Dalla concezione pubblicistica a quella privatistica

Che si propenda per una tesi o per l’altra, quel che è certo è che il contenuto del dovere di fedeltà si è evoluto nel corso degli anni. Si è passati, infatti, da una concezione pubblicistica che tutelava l’onorabilità formale della famiglia intesa come sua rispettabilità sociale, ad una concezione privatistica più orientata verso la persona, dove il bene tutelato non è più il decoro dei coniugi, ma il loro rapporto di fiducia.

Quindi, secondo le ultime elaborazioni giurisprudenziali la nozione di fedeltà coniugale, non afferisce semplicemente alla sfera sessuale, ma ha portata più ampia identificandosi attualmente con il concetto di lealtà che richiede che le scelte individuali non siano in conflitto con le prospettive di vita comune.

 


Tradimenti in rete e prova dell’infedeltà: il cellulare come scatola nera

Vediamo ora in che modo il suddetto principio trova applicazione nella realtà dei Tribunali.

Le statistiche rivelano che, sempre più frequentemente i tradimenti partono dalla rete.

Altro dato interessante è che anche le prove del tradimento provengono da lì, ricavandosi principalmente dalle tracce lasciate sui dispositivi elettronici (messaggi su WhatsApp, Facebook, Skype ecc.).

In fondo, l’avvertimento era stato lanciato dall’acclamato film del regista Paolo Genovese “Perfetti Sconosciuti” dove Rocco, il personaggio interpretato da un ispirato Marco Giallini, definiva il cellulare la scatola nera della nostra vita, chiedendosi: “quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell'altro?”

Rimando a prossima pubblicazione il dibattito sulla legittimità o meno del comportamento di chi si procura, estrapola, diffonde o utilizza conversazioni private, fenomeno in larga diffusione anche per questioni non attinenti la sfera sentimentale, in conseguenza del ricorrente utilizzo delle “chat di gruppo”.

Tornando al nostro tema, ci basti sapere che nei giudizi di separazione i messaggi allegati dalle parti possono essere utilizzati ai fini della decisione, costituendo gli stessi c.d. prove atipiche vale a dire quelle che, pur non essendo espressamente previste dalla legge, possono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Esposte le premesse, come sempre quello che ci interessa capire è quali comportamenti siano giuridicamente rilevanti affinchè possa ritenersi integrato un tradimento.

 

 

Le conseguenze del tradimento virtuale

Nello specifico, dando per scontato che il tradimento fisico costituisce violazione del dovere di fedeltà, possiamo sostenere lo stesso anche per il tradimento virtuale?

Soprattutto, può il tradimento virtuale avere, in termini giuridici, lo stesso peso del tradimento tradizionale?

La risposta arriva dalla Corte di Cassazione che in una pronuncia del 2018, attraverso un applicazione estensiva del dovere di fedeltà, ha risposto affermativamente giudicando legittima la pronuncia di addebito a carico del marito reo di aver ricercato relazioni extraconiugali tramite internet.

La pronuncia ha tratto spunto da un vicenda in cui il Tribunale aveva ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso, esclusivamente per la scoperta di un mero interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web. Ciò ha portato la Corte di Appello ad escludere la violazione dell'obbligo di coabitazione, ravvisando di contro una violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, circostanza non confutata in corso di causa ma semplicemente minimizzata dallo stesso.

Tale comportamento è stato qualificato dalla Suprema Corte come "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione", quindi legittimante la pronuncia di addebito.

In conclusione, mariti e mogli avvisati: i flirt in chat non saranno considerati “innocenti evasioni”!

 

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di Avv. Giulio Del Pizzo

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