Trasferimenti immobiliari e obbligazione naturale


Atti di trasferimento in adempimento di obbligazioni naturali: prassi, rischi di nullità ed elusione delle norme in materia di successioni
Trasferimenti immobiliari e obbligazione naturale
Nella prassi di recente sono stati stipulati alcuni atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili in adempimento di un'obbligazione naturale. La dottrina, vista la novità dell'atto e le rilevanti conseguenze che ne possono scaturire, si è interrogata sulla liceità di tali stipule.
E' bene preliminarmente inquadrare l'istituto.
La natura dell'istituto dell'obbligazione naturale, regolato dall'art. 2034 c.c., è dubbia; non si tratta di certo di donazione, ma alcuni ne sostengono la natura di atto a titolo gratuito (si definisce gratuito quel negozio in cui il vantaggio patrimoniale di una parte non viene compensato da un correlativo sacrificio; tuttavia, chi compie l'atto gratuito lo fa in vista di un proprio interesse suscettibile di valutazione economica).
E' possibile che tale istituto possa giustificare un trasferimento immobiliare (è ormai pacifico che l'adempimento di un'obbligazione naturale possa avere ad oggetto un immobile) effettuato in adempimento di doveri morali?
Proviamo a chiarire meglio il concetto.
In ambito familiare (in particolare tra marito e moglie), ma non solo (si pensi all'assistenza prestata da amici, compagni, badanti ecc. ) capita di frequente che si effettuino, a titolo gratuito per solidarietà o affetto, prestazioni di assistenza e aiuto in particolare nei confronti di persone anziane.
Tali prestazioni possono senza dubbio far insorgere nel beneficiario delle stesse un senso di gratitudine tale da portarlo ad attribuire un bene alla persona che ha prestato assistenza per sdebitarsi.
Ma è possibile considerare la suddetta attribuzione non come una donazione, bensì come l'adempimento di un'obbligazione naturale?
Il beneficiario dovrebbe attribuire il bene, stando ai presupposti dell'istituto in esame, non con animus donandi (neppure di quel particolare animus donandi che caratterizza la donazione remuneratoria), ma ritenendosi obbligato per adempiere ad un dovere morale.
Deve ritenersi per lui un atto dovuto. Ma non solo per lui, visto che il criterio di valutazione per l'istituto di cui all'art. 2034 c.c. è sempre stato il comune sentire sociale.
Ed è possibile che la comunità lo ritenga un dovere? In termini strettamente ipotetici parte della dottrina lo ritiene possibile.
Alcuni autori hanno sostenuto che tale configurazione sarebbe astrattamente possibile in particolare nei rapporti tra coniugi in regime di separazione dei beni in cui uno dei due ha sempre prestato assistenza e servizi all'altro anche per consentirgli (da intendersi in senso lato) di dedicare ogni suo sforzo (anche economico) agli affari esterni senza doversi preoccupare della gestione, amministrazione ecc della casa familiare. In questo caso il coniuge che ha effettuato tali prestazioni potrebbe comunque trovarsi senza avere alcun bene intestato. Potrebbe allora giustificarsi secondo tali autori un trasferimento della quota pari a un mezzo (così come si avrebbe in caso di regime di comunione legale) del diritto di proprietà sugli immobili acquistati anche grazie alle prestazioni da tale persona svolte per solidarietà e affetto in adempimento di un dovere morale e costituente quindi un'obbligazione naturale.
Secondo la tesi possibilista esistono quindi dei casi ipoteticamente idonei a giustificare un trasferimento a titolo di adempimento di un'obbligazione naturale. Tuttavia precisa questa dottrina che, se anche astrattamente possibile, in atto sarebbe comunque necessaria una esaustiva spiegazione delle mansioni e prestazioni svolte dal beneficiario dell'attribuzione e del sentimento di dovere morale che ha giustificato tale trasferimento.
La dottrina maggioritaria invece ritiene che questi atti, nella prassi recentemente stipulati da alcuni notai, sarebbero affetti da nullità per mancanza di causa.
Oltre ad obiettare che l'art. 2034 c.c. per come formulato sembra più voler giustificare una retentio dell'accipiens, piuttosto che la datio del tradens, tale dottrina ricorda come l'art. 64 della legge fallimentare configuri l'obbligazione naturale alla stregua degli atti a titolo gratuito e delle liberalità.
A livello pratico poi entrambe le correnti dottrinali rinvengono enormi rischi nella stipula di atti di questo genere.
Infatti, ammettere tale fattispecie significherebbe aggirare le disposizioni in materia successoria che tutelano i diritti dei legittimari prevedendo la collazione delle donazioni. E il sistema successorio è interamente basato su tali principi e sulla tutela dei diritti dei legittimari e delle quote loro spettanti. Pertanto, pensare di poter tramite questo istituto derogare alle norme (inderogabili) in materia di successioni appare quantomeno rischioso, a maggior ragione visto il compito dei notai di evitare il più possibile i contenziosi. E atti di questo genere verrebbero quasi sempre impugnati dai legittimari nel caso di lesione della quota loro spettante (si ricorda peraltro come una sentenza del Tribunale di Cagliari abbia stabilito che i legittimari possano agire in riduzione avverso una simulazione anche quando il donante è ancora in vita).
Va detto infine che, anche qualora si ammettesse la possibilità di redigere tali atti, sarebbe indispensabile porre dei limiti agli stessi o si rischierebbe il verificarsi di situazioni assurde sia in caso di mala fede del <> che potrebbe in questo modo disporre a proprio piacimento del suo patrimonio giustificando ogni trasferimento come adempimento di obbligazione naturale, sia anche in caso di buona fede dello stesso.
Infatti, non vi sarebbero neanche limiti al quantum dell'attribuzione con totale rinnegamento dei principi normativi particolarmente attenti a regolare dettagliatamente le quote spettanti agli eredi.
In ipotesi il donante potrebbe attribuire in adempimento del dovere morale addirittura dei beni di valore immenso anche per un'assistenza prestata per pochi mesi.
Palese come, anche qualora per assurdo venissero ammessi tali atti a titolo attributivo, sarebbe perlomeno da regolare in maniera precisa e dettagliata la loro disciplina e i loro limiti.
Pertanto, in attesa di un'espressa presa di posizione da parte di dottrina e giurisprudenza sulla questione, e senza voler affrontare il merito delle eventuali responsabilità conseguenti, si ritiene che allo stato attuale non sia possibile porre in essere tali atti, o meglio che tali atti sarebbero senza ombra di dubbio affetti da nullità per mancanza di causa.

Articolo del:


di Avv. Alberto Loddo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse