Trasferimenti immobiliari tra coniugi


Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e divorzio
Trasferimenti immobiliari tra coniugi
In sede di separazione sorge con sempre maggior frequenza, la necessità dei coniugi di regolamentare i propri rapporti patrimoniali, oltre che economici e personali.
Nello specifico, ci si riferisce al trasferimento della proprietà della casa coniugale, e la regolamentazione del relativo mutuo fondiario cointestato, nonché degli altri immobili intestati ai coniugi.
La domanda di separazione consensuale o di divorzio congiunto, intesa come negozio giuridico bilaterale, permette l’inserimento di clausole dirette al trasferimento di diritti reali immobiliari ed è altresì valida la clausola con la quale i coniugi si assumono l’impegno di compiere trasferimenti immobiliari successivamente al decreto di omologa.
Il ricorso di separazione, pertanto, oltre al contenuto minimo necessario che consiste nel consenso espresso di entrambi i coniugi a separarsi, esteso alle disposizioni che riguardano i figli, se presenti, potrà contenere altre eventuali pattuizioni, ad esempio, quelle attinenti al godimento e alla proprietà di determinati beni. Tali clausole non si fondano nella separazione, ma sono una sua diretta conseguenza e derivano, pertanto, dalle necessità scaturenti dalla coppia che si trova a dover regolare l’assetto economico del loro rapporto in seguito alla decisione di separarsi.
Non va dimenticato peraltro, che i coniugi discrezionalmente, hanno facoltà di subordinare l’accordo di separazione non solo all’attribuzione definitiva di immobili, ma altresì di beni mobili, capitali in denaro, alla costituzione di diritto reale di abitazione o usufrutto, alla promessa di costituire un fondo patrimoniale che vada incontro alle mutate esigenze di vita successive alla separazione.
L’obbligo di mantenimento, ove previsto, può pertanto essere soddisfatto, oltre che con la corresponsione di una somma di denaro periodica, solitamente mensile, anche attraverso l’attribuzione di una proprietà immobiliare, che definisca i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
In seguito all’omologa dell’accordo di separazione, sarà necessario rivolgersi al notaio per stipulare il rogito per il trasferimento immobiliare unitamente alla copia autentica del provvedimento di omologazione del Tribunale competente.
Sempre più spesso i coniugi pertanto, optano per tale soluzione sia perché trattasi di un ottimo strumento per definire in modo agevole l’eventuale conflitto, sia perché, in virtù dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987, "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Tale esenzione, come ribadito da circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2013, n. 18, è applicabile altresì in occasione di disposizioni di natura patrimoniale in favore dei figli, con un’unica condizione, ovvero che l’accordo patrimoniale a beneficio degli stessi sia elemento funzionale ai fini della risoluzione del conflitto coniugale.

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di Avv. Sabrina M. Spagnoli

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