Trasferimento di immobili in sede di accordo di separazione e divorzio

È possibile trasferire immobili in sede di accordo di separazione o divorzio?
Si possono operare trasferimenti immobiliari in sede di procedimento per separazione o divorzio? Che rapporto c’è tra la disciplina processuale e sostanziale in materia di diritto di famiglia e la normativa che regola l’attività svolta dal notaio? Ha senso che le decisioni in ordine al trasferimento di immobili da parte dei coniugi, pur concordi in sede di separazione o divorzio, abbiano semplice efficacia obbligatoria e non direttamente traslativa?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [(Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2021, n. 21761) stabiliscono che «in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all'assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi».
Il caso deciso nasce da una vicenda in cui le parti, in base ad un previo accordo, avevano chiesto consensualmente al Tribunale di Pesaro la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi celebrato, prevedendo il trasferimento definitivo a favore dei figli generati in costanza di matrimonio, maggiorenni economicamente non autosufficienti, della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull'immobile adibito a casa coniugale, nonché il trasferimento, da parte del marito alla moglie, dell'usufrutto sulla propria quota dell'immobile.
Supportavano il trasferimento immobiliare con la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell'immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, con una perizia tecnica giurata, con allegati l'attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale dell'appartamento e del garage.
I coniugi si impegnavano, inoltre, ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio.
Il Tribunale disponeva che "i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi impegni preliminari di vendita ed acquisto".
La Corte d'appello di Ancona rigettava il gravame, confermando la statuizione del Tribunale. E neppure il ricorso in Cassazione serviva, almeno inizialmente, a mutare l’indirizzo della vicenda, in quanto Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto.
Tuttavia proprio qui si registrava la svolta (che interessa tutti coloro i quali intendano operare direttamente, in giudizio e senza necessità di successivo ricorso al notaio, i trasferimenti immobiliari che costituiscano parte integrante dell’accordo tra i coniugi) in quanto la prima sezione civile, considerando come sulla questione le decisioni dei giudici non fossero sempre pervenute a conclusioni univoche, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 374 e 376 c.p.c. trattandosi di questione di massima di particolare importanza.
E la decisione è stata nel senso che «sono da ritenersi pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume - per vero - forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale»
Tanto è vero questo che secondo Cass., 23/03/2004, n. 5741; Cass., 26/07/2005, n. 15603; Cass., 14/03/2006, n. 5473; Cass., 12/04/2006, n. 8516, con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., 13/05/2008, n. 11914; Cass., 10/04/2013, n. 8678; Cass., 05/07/2018, n. 17612) vi sono i presupposti per l'utile esperimento dell’azione revocatoria contro il trasferimento immobiliare concordato in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, in tal modo riconoscendosene quanto meno implicitamente la validità.
La sentenza 21761/2021 ricorda come (cfr. Cass., 30/10/2020, n. 24087) «il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell'atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico».
E sempre in questa recentissima sentenza 2020/24087 si perviene «all'equiparazione, sotto i profili del contenuto e della forma, delle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile e dei trasferimenti effettuati in sede di conciliazione giudiziale, proprio sulla scorta della giurisprudenza succitata in materia di trasferimenti concordati in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto».
Inoltre l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) «può essere legittimamente adempiuto dai genitori - nella crisi coniugale - mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 c.c. e della L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 6 e sostanzialmente costituente applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. L'accordo comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire; di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (Cass., 21/02/2006, n. 3747; Cass., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili)»
Tutto ciò che si è detto vale anche in sede di negoziazione assistita ove l’accordo dei coniugi «ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, convertito dalla L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui del medesimo D.L. n. 132, art. 5, comma 3. Ne consegue che, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione, contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, succitato (Cass., 21/01/2020, n. 1202)».
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