Tutela dei minori e responsabilità dei maggiori

Va anche ricordato che l'art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, per effetto della stessa legge di riforma, individua il giudice competente nel Tribunale per i Minorenni. La tutela di questo diritto non può essere assoluta ma è relativa all'interesse dei nipoti ad una piena ed equilibrata realizzazione della propria personalità, soprattuto in ordine agli aspetti affettivi. Quando i nonni esercitano il proprio diritto «fanno valere il diritto dei nipoti, che in tal modo risulta più fortemente tutelato» (Bianca C. M., Diritto civile. La famiglia, II.1, Milano, 5a ed., 2014, 336).
La possibilità per i nonni di ricorrere all'autorità giudiziaria permetterà di verificare se eventuali "veti" si giustifichino alla luce dell'interesse dl minore, ma certamente, per stabilire ciò, un ruolo essenziale sarà svolto dall'audizione del minore stesso. L'art. 1, comma 8 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha introdotto l'art. 315 - bis il quale stabilisce, al comma 3°, che «Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano», quindi anche in quella che sia stata promossa a seguito del contrasto sorto ta parenti che, a vario titolo, abbiano responsabilità educative e, più in generale, di protezione e tutela, nei confronti del minore. La normativa attua quanto stabilito dall'art. 12 della CONVENZIONE SUI Diritti DEL FANCIULLO sottoscritta A New York IL 20 NOVEMBRE 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, ossia che «1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale» e a quanto stabilito dall'art. 3 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77, in cui è stabilito che il minore ha «diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione».
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