Validità del matrimonio e riserva mentale nel consenso manifestato


Il matrimonio contratto in presenza di riserva mentale e la disciplina codicistica che prevede tassativamente le cause di nullità. Differenza con il diritto canonico
Validità del matrimonio e riserva mentale nel consenso manifestato

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 04 aprile 2019, è stato chiamato ad intervenire su una curiosa, ma anche delicata, vicenda relativa a un matrimonio contratto da due persone protagoniste, nell’estate del 2016, di una trasmissione televisiva dal titolo «Matrimonio a prima vista 2», un reality in versione italiana ispirato al celebre “Married at first sight” già trasmesso in Australia e negli Stati Uniti, all’interno del quale i partecipanti, pur senza essersi in precedenza conosciuti, contraggono matrimonio.

Due tra i partecipanti a un’edizione hanno richiesto l’annullamento del matrimonio contratto dopo aver sottoscritto un contratto con la società “N.P.” che li impegnava ad essere ripresi 24/24 ore, per un periodo di registrazione dal 29.09.2016 al 31.12.2016, oltre a non abbandonare il programma per tutta la sua durata, pena l’obbligo a risarcire il danno economico e di immagine per la produzione, danno che non era preventivamente quantificato nel contratto; quantificata era, invece, la somma di Euro 100.000,00 dovuta dagli attori nel caso in cui avessero divulgato notizie «relative al programma, tramite social network o mezzi di comunicazione diversi, senza autorizzazione della produzione».

Era altresì prevista «la possibilità per i due coniugi, terminato il periodo di registrazione, di procedere ad una separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio e al successivo ricorso congiunto, con spese interamente a carico della produzione».

E in tal senso si orientavano il Sig. S. e la Sig.ra M., quest’ultima recandosi al comune di propria residenza, ossia Abbiategrasso, ove scopriva un errore nell’atto di matrimonio recante una data di celebrazione di ben dieci giorni successiva a quella effettiva oltre a un luogo diverso da quello di effettiva celebrazione, R. (il cui Sindaco aveva effettivamente celebrato in data 21.11.2016), quello scelto dalla produzione e non il Comune di Milano. Veniva eccepito come non si potesse procedere alla separazione causa il vizio dell’atto insito nel fatto che l'ufficiale di stato civile del comune di R. aveva proceduto senza la prevista dispensa da parte del comune di provenienza dei coniugi.

Ma, soprattutto, pesava sulla vicenda un sospetto vizio della volontà: «le parti sapevano di dover sborsare somme a titolo di risarcimento nel caso in cui non avessero contratto il matrimonio».

Chiamato a decidere, il Tribunale di Padova stabilisce che «i vizi formali invocati non possano di per sé determinare l’invalidità del matrimonio risolvendosi in mere irregolarità che potranno, al più, comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa per l’Ufficiale civile celebrante come disposto dall’art. 138 c.c. e che, in ogni caso, non possano precludere alle parti il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale nelle diverse forme riconosciute dalla legge e, dunque, anche mediante la procedura di cui all’art. 12 L. 162/2014 davanti all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza».

Quanto, invece, al lamentato condizionamento del potenziale risarcimento in caso di abbandono del programma, il Giudice ricorda anzitutto come le ipotesi di invalidità del matrimonio siano tassativamente determinate dall'ordinamento nella presenza di impedimenti (artt. 84 – 89 c.c.), violenza (art. 122 c.c.), errore (art. 122 c.c.).

Ma il Giudice limita il proprio intervento ad una riserva mentale, «che si configura allorquando taluno dei coniugi, pur esprimendo esteriormente il proprio consenso nuziale, avanzi nella sua sfera interiore qualche riserva in ordine al matrimonio» e che, non influenzando la validità del consenso espresso, non ha, quindi, alcuna rilevanza giuridica «per l’ordinamento italiano, per il quale assume valore solo la volontà dichiarata (diversamente da quanto avviene nell’ordinamento canonico, che attribuisce valore alla volontà e non alla dichiarazione)» precisando altresì che «elemento essenziale per far nascere il vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando tra le cause di invalidità matrimoniali l’eventuale riserva mentale, bensì l’aspetto esteriore rappresentato dall’esistenza di una volontà negoziale valida manifestata tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio. Volontà che nel caso di specie è stata manifestata come attestato dall’Ufficiale civile celebrante e rappresentato nelle registrazioni prodotte».

La sentenza lascia aperto l'interrogativo circa la validità di un consenso manifestato al solo scopo di evitare le conseguenze economiche di un contratto, previamente sottoscritto, ove dette conseguenze del mancato consenso, pur non quantificate, lo siano e nella consistente misura di Euro 100.000,00 laddove notizie sul programma siano diffuse senza il consenso della produzione, la quale, dal canto suo, si impegna in vista della separazione dei coniugi a sostenere tutte le relative spese.

 

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di Giuseppe Mazzotta

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