Vendita a distanza online, nuovo obbligo di comunicazione


Chi facilita l’incontro tra fornitore e acquirente nel commercio a distanza online dovrà comunicare determinati dati al fisco
Vendita a distanza online, nuovo obbligo di comunicazione

Negli ultimi decenni la vendita di beni online si è sviluppata ed evoluta sempre di più passando dalle vendite attraverso il sito aziendale a vere e proprie “piattaforme digitali” che offrono spazi e servizi ai rivenditori o fornitori.

Ecco che allora, proprio per armonizzare la normativa con gli sviluppi economici del mercato virtuale (il cosiddetto marketplace) e per scongiurare comportamenti fiscali evasivi, il decreto crescita ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione per chi si pone come intermediario online tra il fornitore e l’acquirente (Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 rubricato “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 30 aprile 201).

 

Chi è obbligato alle comunicazioni all’AdE

Nello specifico, la nuova disciplina è contenuta nell’art. 13 del DL 34/2019 (“Vendita di beni tramite piattaforme digitali”) il quale al primo comma prevede che “il soggetto   passivo   che   facilita, tramite l'uso di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di   beni   all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
    a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
    b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
    c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita”
.

Con il successivo provvedimento del 31 luglio 2019 n. 660061 dell’Agenzia delle Entrate sono state stati stabiliti le modalità e i termini di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica.

La normativa prevede che sia il “soggetto passivo” che facilita la vendita attraverso il marketplace a dover comunicare al fisco le informazioni sopra elencate e che riguardano la vendita online. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si specifica che per “soggetto passivo” si intende colui che, residente e non residente in Italia, facilita le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi).

In altre parole, chi gestisce una piattaforma digitale che funga da contatto tra fornitore e acquirente nello scambio di beni a distanza è obbligato a inviare le comunicazioni al fisco.


Quando effettuare le comunicazioni

La trasmissione dei dati al fisco deve avvenire entro il mese successivo a ciascun trimestre a partire dall’entrata in vigore della legge. Nel secondo comma dell’art. 13 si legge che “il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019”, ma dato che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di trasmissione è stato diffuso il 31 luglio 2019, la prima scadenza utile per l’invio è il prossimo 31 ottobre 2019.

Entro la medesima scadenza devono essere trasmessi anche i dati stabiliti dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e  laptop), raccolti durante il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.

I dati devono essere trasmessi per via telematica tramite i servizi online Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

 

Conseguenze del mancato invio delle comunicazioni

Il comma 3 dell’art. 13 del Decreto crescita disciplina il caso di mancata o incompleta trasmissione. In base alla norma il soggetto passivo “è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati (…), presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore”.

Nel caso di errata comunicazione, il soggetto passivo può rettificare quanto inviato. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si legge che “in caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento”.

Tutta la documentazione in possesso del soggetto passivo, poi, deve essere conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione e deve essere messa a disposizione in caso di controlli da parte di organi dell’amministrazione finanziaria.

 

Il mio studio si offre disponibile ad offrire maggiori informazioni in merito.

 

Articolo del:


di Studio Pepe

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