Voli internazionali e smarrimento del bagaglio


In caso di perdita del bagaglio in un viaggio all'estero occorre individuare: giudice a cui rivolgersi, norme da applicare, diritti da far valere.
Voli internazionali e smarrimento del bagaglio
La frequenza con la quale vengono smarriti, anche solo per un breve, ma significativo, periodo di tempo, i bagagli, spesso imbarcati su tratte aeree internazionali, con il loro carico di oggetti personali, anche di rilevante valore, non solo economico, suggerisce l'opportunità di fare il punto sugli strumenti per ottenere un risarcimento. Occorre anzitutto individuare l'autorità giudiziaria competente a decidere e individuare le regole di cui chiedere l'applicazione.
Con un recentissima sentenza la Corte di Cassazione (14/07/2015, n. 14667) offre un utile contributo, in estrema sintesi, alla sistemazione della complessa materia, in cui il giudice competente è quello nazionale ma concorrono fonti nazionali e internazionali.
Occorre anzitutto distinguere tra tutela prevista in caso di smarrimento dei bagagli e risarcimento del danno da vacanza rovinata: la prima è offerta dalla «Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata e resa esecutiva con la L. 10 gennaio 2004, n. 12 (...) volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi Protocolli modificativi - in tema di disciplina della "responsabilità del vettore" e della "entità del risarcimento per danni"»; la seconda è invece assicurata dal D. Lgs. 17/03/1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"» (Ivi).
La Convenzione di Montreal prevede, all'art. 22, secondo comma, che «nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione» fermo restando che, secondo quanto l'art. 19 della stessa convenzione stabilisce, «il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».
Nella Convenzione che il viaggiatore aziona coesistono quindi un regime di responsabilità «rigorosa dei vettori aerei» (Cass. 14667/2015), in vista della «tutela dell'interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale» (Ivi) e della «necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione e limitazione del risarcimento per passeggero, in particolare, nelle ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli» (Ivi). La Suprema Corte spiega il significato da attribuire al concetto di danno fatto proprio dalla Convenzione, ricordando che «la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09 (Walz c. Clickair SA), nell'interpretare l'art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 1999, ha affermato che la nozione di "danno" ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa "nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale" (p.39 e dispositivo)» (Cass. 14667/2015). Ma la Stessa Cassazione precisa anche che, poiché «non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero» la Convenzione apre alla possibilità di tutelare e risarcire «interessi della persona la cui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale (per ritardata consegna del bagaglio)» (Ivi) i quali «dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale» (Cass. 14667/2015) e ne potrà essere risarcito il danno «ai sensi dell'art. 2059 del codice civile, come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati» (Cass. 14667/2015). L'art. 2059 c.c., norma di diritto interno applicabile all'ipotesi considerata in questa sede, prevede che «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge», quindi, in primis, dalla Costituzione, anche oltre i ristretti limiti posti dalla Convenzione.

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di Avvocato Giuseppe Mazzotta

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