Separazione giudiziale: cos'è, procedura, effetti, tempi e costi


Guida alla separazione giudiziale, come si fa? quanto costa? quali sono i tempi? dopo quanto di può chiedere il divorzio?
Separazione giudiziale: cos'è, procedura, effetti, tempi e costi

 

 

1. Separazione giudiziale: cos’è

 

La separazione giudiziale è un procedimento al quale possono ricorrere i coniugi che non raggiungono un accordo circa:

  • la volontà di chiedere la separazione
  • l’affidamento dei figli 
  • l’assegnazione della casa familiare
  • tutte le questioni economiche e patrimoniali

La separazione giudiziale, non prevedendo un accordo tra le parti, come nel caso della separazione consensuale, può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi.

 

2. Separazione giudiziale: presupposti

 

Al fine di ottenere la separazione, come previsto dalla legge n. 151/1975 del codice civile, dovranno verificarsi fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Sulla questione dell'intollerabilità della convivenza la Suprema Corte si è pronunciata più volte affermando, nel 1992 con sent. n. 7148, la non necessarietà della  percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi, ma la sufficiente condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Occorre, tuttavia, precisare che l'indagine su l'intollerabilità della convivenza non può basarsi sull'analisi di singoli episodi critici, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi emersi durante il processo. 

 

3. Separazione giudiziale: procedura
 

La separazione giudiziale ha inizio con la presentazione del ricorso da parte di uno dei due coniugi (c.d coniuge attore) presso il Tribunale del luogo della loro ultima residenza o, in mancanza, del luogo di residenza o domicilio del c.d coniuge convenuto (ovvero il coniuge contro il quale si esercita l’azione legale). 
Nel caso in cui il coniuge convenuto abbia residenza all’estero o tale residenza sia irreperibile, il Tribunale competente è quello di residenza o domicilio del ricorrente. 
Qualora il coniuge attore avesse residenza o domicilio all’estero, il ricorso per l’avvio della separazione giudiziale potrà essere presentato presso qualsiasi Tribunale della Repubblica. 

 

 

Cosa deve contenere il ricorso?


Il ricorso deve contenere:

  • le ragioni per cui la convivenza è diventata insostenibile e dalle quali può desumersi la colpa del coniuge convenuto
  • l mezzi necessari per provare che la fine del matrimonio è attribuibile al coniuge convenuto
  • la richiesta di addebito delle spese processuali
  • le dichiarazioni circa: 

    ° l’assegnazione della casa familiare
    ° l’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge attore e i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti 
    ° l’affidamento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti
     

Alla domanda di ricorso occorre allegare i seguenti documenti:

  • L’estratto per sunto dell'atto di matrimonio
  • Lo stato di famiglia di entrambi i coniugi
  • Il certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • La copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
     

Depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, entro 5 giorni, dovrà: 

  1. leggere il ricorso
  2. verificare la propria competenza 
  3. esaminare i documenti allegati 
  4. fissare con decreto la comparizione personale dei coniugi ed indicare alle parti il giorno e l’ora della prima udienza che dovrà tenersi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso
  5. assegnare al ricorrente il termine per il deposito di eventuali memorie integrative
  6. assegnare al convenuto il termine per il deposito della propria memoria difensiva con i relativi documenti e l’avvertimento che in mancanza degli stessi si verificano le decadenza previste dall’art. 167 c.p.c.
     

Si precisa che il convenuto non è obbligato a partecipare al processo che può proseguire anche in sua assenza (in questo caso si parla di processo in contumacia). 
Ovviamente, se il convenuto vuole difendersi, dovrà costituirsi in giudizio inviando per tempo la comparsa di risposta al Presidente del Tribunale.

 

Alla prima udienza, possono verificarsi tre situazioni:

1° situazione: Il coniuge attore non si presenta
In questo caso il Presidente del Tribunale dichiara estinto il processo per rinuncia degli atti.

2° situazione: Il coniuge convenuto non si presenta
In questo caso il Presidente del Tribunale fissa una nuova udienza, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto ed, eventualmente, decide con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono essere rinviate all’udienza successiva.

3° situazione: Entrambi i coniugi si presentano 
Il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione dei coniugi la quale può avere un esito positivo o negativo. 
Nel primo caso il Presidente del Tribunale redige il processo verbale e la causa di estingue, mentre nel secondo caso nomina il Giudice Istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a quest ultimo.
Il Presidente del Tribunale può, inoltre, adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti a tutelare il coniuge più debole e i figli. 
A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario e il Giudice Istruttore, già alla prima udienza, può emettere una sentenza non definitiva di separazione ed i coniugi possono chiedere il divorzio ancora prima dell’emissione della sentenza definitiva. 
Alla prima udienza cessano gli obblighi inerenti la vita in comune e si applica lo scioglimento della comunione legale. 
Al termine del processo ordinario, il Giudice Istruttore emette la sentenza di separazione che può essere impugnata come sentenza ordinaria. 
 

Schema procedura separazione giudiziale


 

4. Separazione giudiziale: effetti
 

La separazione giudiziale produce molteplici e rilevanti effetti sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi:

 

Separazione giudiziale: effetti sui rapporti personali 


Per quanto riguarda i rapporti personali, cessa l'obbligo di convivenza, l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di assistenza morale e di collaborazione fra i coniugi. 


Separazione giudiziale: effetti sui rapporti patrimoniali 

 

  • Scioglimento della comunione legale 

Per quanto concerne i rapporti patrimoniali, la prima conseguenza della separazione giudiziale è lo scioglimento della comunione legale dei beni qualora i coniugi non abbiano adottato il regime di separazione.

 

  • Assegnazione della casa familiare 

Un’altra importante conseguenza è l’assegnazione della casa familiare per cui occorre fare una distinzione nel caso in cui ci siano o non ci siano figli. 
In assenza di figli:

- se la casa è di proprietà comune, i coniugi possono chiedere la divisione giudiziale dell’immobile. 

- se la casa è di proprietà esclusiva, il Giudice assegnerà l’immobile al coniuge proprietario.    

In presenza di figli, a prescindere dalla proprietà esclusiva di uno dei coniugi della casa familiare; il Giudice dovrà in primis tutelare l’interesse della prole assegnando la casa coniugale al genitore presso il quale sono collocati i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti. 
Di conseguenza, il genitore non collocatario (anche se proprietario dell’immobile) sarà costretto ad abbandonare la casa coniugale portando con sé solo gli effetti personali. 

 

  • Affidamento dei figli 

Qualora non ci fosse un accordo tra i genitori circa l’affidamento dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, spetta al Giudice decidere. 

Lavorando nell’interesse esclusivo della prole, il Giudice dovrà prendere provvedimenti in merito all’affidamento condiviso e valutare, su richiesta di uno dei due genitori, l’affidamento esclusivo
Il Giudice dovrà inoltre indicare il genitore affidatario, stabilire l’importo per l’assegno di mantenimento e il calendario di visita e frequentazione del genitore non affidatario.  
Nel caso dell'affido condiviso, entrambi i genitori hanno pari diritti e doveri sui figli, pari responsabilità, stesse prerogative nelle scelte più importanti relative alla crescita dei minori e il dovere di consultarsi su decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Nel caso dell’affido esclusivo, invece, il coniuge affidatario ha esclusiva potestà sui figli e può prendere in autonomia le decisioni che riguardano l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli godere, inoltre, dell’usufrutto legale dei beni della prole.
Il coniuge non affidatario mantiene l’obbligo e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli nonché di versare mensilmente l’assegno di mantenimento. 
L’assegno di mantenimento deve includere il rimborso per le spese ordinarie e l’importo dello stesso deve essere rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT. 

 

  • Diritto al mantenimento 

Il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione può richiedere l’assegno di mantenimento qualora non disponesse di adeguati redditi propri.
Il Giudice, preso atto della richiesta, dovrà verificare che la controparte sia nelle condizioni economiche tali da poter sostenere periodici esborsi e dovrà fissare l’importo dell’assegno di mantenimento tentando di riequilibrare le condizioni patrimoniali dei coniugi affinché ciascuno mantenga il tenore di vita goduto in sede di matrimonio.
Si ricorda infine che se il coniuge non versa l’assegno di mantenimento nei tempi e nelle modalità previste dal Giudice, quest ultimo può, su richiesta del beneficiario, disporre il sequestro di una parte dei beni dell’inadempiente oppure ordinare a terzi, ovvero al datore di lavoro, il pagamento della somma dovuta.  
Per quanto riguarda il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, egli non ha diritto all’assegno di mantenimento, ma può richiedere gli alimenti al fine di mantenere uno stile di vita dignitoso.

 

  • Diritti successori

Il coniuge ritenuto responsabile della separazione e per il quale il Giudice ha disposto l’addebito della stessa con sentenza passata in giudicato, perde i diritti sull’eredità dell’ex coniuge. Egli potrà, tuttavia, godere di un assegno vitalizio. 
Il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione mantiene, invece, gli stessi diritti successori del coniuge sposato.

 

5. Separazione giudiziale: tempi
 

I tempi previsti per la separazione giudiziale sono molto più lunghi rispetto a quelli previsti per la separazione consensuale. 
La separazione giudiziale non prevede l’accordo tra i coniugi, quindi, maggiore è il grado di conflittualità delle parti, più lungo e critico sarà il processo.
Inoltre, la separazione giudiziale a differenza della negoziazione assistita da Avvocati richiede l’intervento del Giudice, perciò, la durata del processo dipenderà anche dal carico di lavoro del Tribunale competente. 
Sono molti e diversi i fattori che possono determinare la durata della separazione giudiziale, ma in media la sentenza di separazione si ottiene nel giro di 1 o 2 anni.

 

6. Separazione giudiziale: costi
 

La separazione giudiziale è la procedura più dispendiosa per i coniugi che non riescono più a vivere sotto lo stesso tetto dal momento che coinvolge necessariamente due Avvocati e un Giudice a differenza della separazione consensuale in Comune (che può svolgersi senza Avvocati e senza Giudice davanti all’Ufficiale di stato civile) e la negoziazione assistita da Avvocati (che non richiede l’intervento del Giudice). 
I costi della separazione giudiziale, come per i tempi, dipendono dal grado di conflittualità dei coniugi e soprattutto dalla durata del processo ordinario dinanzi al Giudice Istruttore. Dunque, i costi della separazione giudiziale dipendono dal numero di udienze, di memorie e atti da presentare, nonché dal numero di incontri e dalla presenza o meno di figli. Mediamente, per i casi più semplici, il prezzo può variare da 1.500 € a 3.000 €

In caso di necessità, i nostri Avvocati esperti nel diritto di famiglia restano a disposizione per una consulenza gratuita in studio. 
 

 

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