Amministratore di una Srl, come scrivere una lettera di dimissioni

Nel corso del proprio operato di amministratore di una società a responsabilità limitata, può accadere che si voglia rinunciare all’incarico per svariati motivi (un nuovo incarico, incompatibilità con i soci, motivi di salute o altro).
In questo caso è necessario rassegnare le dimissioni attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, destinata alla società e intestata:
- al consiglio di amministrazione nel caso siano presenti altri amministratori oltre a quello dimissionario
- all’assemblea dei soci nel caso l’amministratore dimissionario sia anche l’amministratore unico.
Ecco un fax simile della lettera di dimissioni:
Contestualmente all’invio della lettera di dimissioni, l’amministratore uscente (se unico) dovrà convocare l’assemblea dei soci sempre attraverso l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con all’ordine del giorno le dimissioni dell’amministratore e, se possibile, contestuale nomina del nuovo amministratore.
Ecco un fax simile di una lettera di convocazione dell’assemblea dei soci:
Quando un amministratore di una srl può dimettersi
Occorre preliminarmente valutare cosa c’è scritto sull’atto costitutivo della società, ma in genere l’amministratore può dimettersi in qualunque momento, sia nel caso abbia un incarico a tempo determinato che indeterminato. E’ di norma opportuno, però, rassegnare le dimissioni con un congruo preavviso che consenta ai soci di sostituire e nominare un nuovo amministratore (soprattutto nel caso di un amministratore unico).
Efficacia delle dimissioni
L’efficacia delle dimissioni è differente nel caso in cui la società abbia un amministratore unico o un consiglio di amministrazione:
- nel caso di più amministratori (3 o più), le dimissioni sono immediatamente efficaci poiché l’amministrazione della società viene effettuata dagli amministratori restanti che restano in carica
- nel caso dell’amministratore unico, invece, le dimissioni non hanno immediata efficacia, a meno che non venga nominato contestualmente un nuovo amministratore. L’amministratore uscente ha il compito, in base alla buona fede, di restare in carica finché non sarà eletto un nuovo amministratore. L’assemblea dei soci, però, dovrà eleggere un nuovo amministratore in tempi ragionevoli, altrimenti l’amministratore uscente potrà presentare istanza al Tribunale.
Per leggere di più sull’argomento e capire quali siano gli adempimenti per potersi dimettere da amministratore di una Srl, leggete l’articolo “Come dimettersi da amministratore di una Srl”
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