Come dimettersi da amministratore di una Srl

La figura di amministratore di una società a responsabilità limitata è una carica importante, soprattutto se si è amministratore unico con pieni poteri che riveste notevole responsabilità.
Inoltre, è assai diffuso il caso che l’amministratore unico sia anche un socio della società.
In questo caso, se è pur vero che la società a responsabilità limitata è una società di capitale con personalità giuridica, e dunque, i soci (amministratore compreso) rispondono esclusivamente con il capitale sociale, l’amministratore unico deve rispondere di tutti i contratti e relazioni stipulati e intercorsi con i terzi.
Può capitare che un amministratore, per varie ragioni, decida di dimettersi e, quindi, rinunciare alla carica. Innanzitutto occorre capire quanto è scritto sull’atto notarile che, in genere, prevede la decadenza dell’amministratore unico per revoca dell’assemblea dei soci o per dimissioni spontanee dello stesso.
Come e quando un amministratore di una srl può dimettersi?
Sul quando, in genere, l’amministratore può dimettersi in qualunque momento. Non ha, cioè, vincoli temporali che ne impediscano le dimissioni. E ciò sia nel caso di una nomina a tempo determinato sia nel caso di nomina a tempo indeterminato.E’ di norma opportuno, però, rassegnare le dimissioni con un congruo preavviso che consenta ai soci di sostituire e nominare un nuovo amministratore.
Per quanto riguarda come dimettersi, l’amministratore che intende rinunciare alla sua carica deve convocare l’assemblea dei soci attraverso l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con all’ordine del giorno le dimissioni dell’amministratore e, se possibile, contestuale nomina del nuovo amministratore.
Nel corso dell’assemblea, l’amministratore dimissionario deve consegnare la lettera di dimissioni che poi dovrà inviare alla società sempre tramite raccomandata A/R e spiegare le motivazioni che hanno comportato la scelta.
Efficacia dimissioni Amministratore Srl
L’efficacia delle dimissioni è differente in base alla tipologia di società e al numero di amministratori presenti. Nel caso di più amministratori (3 o più), le dimissioni sono immediatamente efficaci poiché l’amministrazione della società viene effettuata dagli amministratori restanti che restano in carica.
Nel caso dell’amministratore unico, invece, le dimissioni non hanno immediata efficacia, a meno che non venga nominato contestualmente un nuovo amministratore. L’amministratore uscente ha il compito, in base alla buona fede, di restare in carica finché non sarà eletto un nuovo amministratore. L’assemblea dei soci, però, dovrà eleggere un nuovo amministratore in tempi ragionevoli, altrimenti l’amministratore uscente potrà presentare istanza al Tribunale.
Una volta che le dimissioni diventino effettive, l’amministratore uscente dovrà consegnare la documentazione al nuovo amministratore. Infine, la modifica dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e a tutti gli enti presso cui l’amministratore era accreditato.
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