La revoca, le dimissioni o la scadenza del mandato degli amministratori nelle Spa


Ecco come avviene il cambio degli amministratori nelle Spa in caso di revoca, dimissioni o scadenza del mandato degli amministratori
La revoca, le dimissioni o la scadenza del mandato degli amministratori nelle Spa


La società per azioni (Spa) è una delle società di capitale previste dal nostro ordinamento assieme alla società a responsabilità limitata, alla società a responsabilità limitata semplificata, alla Srl unipersonale e alla società in accomandita per azioni.

Le società di capitale possiedono la personalità giuridica, ovvero la capacità di agire è in capo alla società e non ai soci, come invece avviene nelle società di persone che non possiedono la personalità giuridica. Nelle società di capitale prevale l’elemento oggettivo del capitale rispetto a quello soggettivo dei soci.

Da ciò deriva che le società di capitale possiedono un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero l’autonomia del capitale della società rispetto a quello dei soci. La conseguenza è che, in caso di debiti, i creditori potranno rifarsi esclusivamente sul patrimonio della società e non anche su quello personale dei soci.  

 

Gli organi della Spa

La Spa presenta una struttura di govenance inderogabile, con l’obbligo di nominare al proprio interno un organo di controllo.

Semplificando, gli organi della Spa sono tre:

- l’assemblea dei soci che ha funzione deliberata sulle decisioni più rilevanti dell’attività societaria, oltre ad avere la essenziale funzione di nominare l’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e l'organo di controllo interno;

- l’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) che ha la funzione di gestire la società e ne ha, per questo, la rappresentanza legale;

- l'organo di controllo interno che ha la funzione, appunto, di controllare l’attività dell’organo amministrativo.

Accanto a tali organi interni, vi è l’obbligo di affidare il controllo contabile a un organo esterno alla società, ovvero a un revisore contabile o a una società di revisione.

Come detto, la gestione della società spetta all’organo amministrativo composta dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, nominati dall’assemblea dei soci. La sua attività prosegue finché non si verifica uno dei seguenti tre eventi:

1.    Revoca dell’organo amministrativo
2.    Dimissioni all’organo amministrativo
3.    Scadenza del mandato dell’organo amministrativo

 

La revoca dell’organo amministrativo nelle Spa

La revoca dell’organo amministrativo nelle Spa è un’interruzione della sua attività prima della scadenza del termine del mandato conferitogli e può essere disposta:
- dall’assemblea dei soci
- dall’autorità giudiziaria (in determinati dai che vedremo più avanti
- dallo Stato o da un Ente pubblico nel caso in cui la società abbia una partecipazione pubblica.

Per quanto riguarda la revoca proposta dall’assemblea dei soci, questa può essere attuata in qualunque momento e senza che vi siano motivi alla base della decisione, ovvero non è necessario che sussistano gravi motivazioni per deliberare la revoca.

Generalmente, però, la revoca è disposta nel caso in cui l’organo amministrativo abbia commesso illeciti oppure se, nello svolgimento della gestione aziendale, si sia discostato dalle linee guida e dalle strategie indicate dalla maggioranza dell’assemblea dei soci.

Infatti, in base all’art. 2383 del c.c. gli amministratori “sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.

Dunque, la decisione di revocare il mandato degli amministratori è a discrezione dell’assemblea dei soci in sede ordinaria, salvo la possibile pretesa, da parte dell’organo di amministratore revocato (che non può opporvisi), di chiedere il risarcimento dei danni se la revoca avviene senza un giustificato motivo. Inoltre, la revoca decisa dall’assemblea ordinaria può essere decisa in sede di assemblea ordinaria anche se non è stata posta all’ordine del giorno della convocazione.

Una seconda modalità di revoca, oltre a quella decisa dall’assemblea ordinaria dei soci, è quella “di ufficio” che avviene dopo che sia stata deliberata dai soci l’azione di responsabilità degli amministratori. In base al quinto comma dell’art. 2393 c.c. “La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori”.

Ovvero, nel momento in cui i soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale deliberano in assemblea l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, quest’ultimo è revocato d’ufficio e l’assemblea procede direttamente alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Un terzo caso di revoca dell’organo amministrativo, il più grave, si ha quando almeno il 10% degli azionisti di una società non quotata in borsa (o il 5% degli azionisti se la società è quotata in borsa) abbia richiesto un controllo giudiziario a seguito di fondati sospetti di irregolarità della gestione amministrativa che abbiano potuto arrecare un danno alla società.

In base all’art. 2409 c.c. “Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata”.

Aspetto finale da sottolineare è che nei casi della revoca d’ufficio così come nella revoca disposta dall’autorità giudiziaria, gli effetti sono immediati, cioè non si applica mai la prorogatio delle funzioni dell’organo amministrativo (pur se solo di ordinaria amministrazione) fino alla sua sostituzione. Gli amministratori decadono immediatamente dalle loro funzioni.

 

Le dimissioni dell’organo amministrativo nelle Spa

Diverso è il discorso della dimissione dell’amministratore o del consiglio di amministrazione di una Spa rispetto alla revoca. Innanzitutto perché, in questo caso, le dimissioni sono avanzate dall’amministratore (o da più amministratori, compreso l’intero consiglio di amministarzione) e non dall’assemblea dei soci. In secondo luogo, perché sono differenti gli effetti interni (ovvero verso i soci e la gestione) ed esterni (ovvero verso i terzi) di tale scelta.

Le dimissioni vanno presentate al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale nel caso di dimissione di un solo amministratore del consiglio, mentre le dimissioni dell’intero consiglio amministrativo o dell’amministratore unico devono essere presentate al collegio sindacale.

Le dimissioni, però, possono essere ritirate finché non si sia provveduto alla modifica nel Registro delle imprese.

Come detto, le dimissioni comportano effetti interni ed esterni alla società.
In merito agli effetti esterni, le dimissioni diventano efficaci solo nel momento in cui nel Registro delle imprese non sia sostituito il dimissionario organo amministrativo con il nuovo. Fino alla sostituzione, i terzi possono operare con l’organo amministrativo dimissionario.

In merito agli effetti esterni, invece, occorre distinguere due casi:

1.    Se a dimettersi è l’amministratore unico o l’intero consiglio di amministrazione (o la maggioranza di esso), le dimissioni non sono immediate e i dimissionari devono proseguire con l’ordinaria gestione fino alla nomina del nuovo amministratore o del consiglio di amministrazione (o della maggioranza di esso).

2.    Se a dimettersi è la minoranza del consiglio di amministrazione, allora le dimissioni sono immediate e la gestione prosegue con la maggioranza rimasta.

 

La scadenza del mandato dell’organo amministrativo nelle Spa

Infine, l’attività dell’organo amministrativo può cessare per la naturale scadenza del mandato.

Alla scadenza, l’amministratore unico o il consiglio di amministratore possono compiere solo le attività di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti fino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

 

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