Lotteria degli scontrini, slittata la partenza di sei mesi

Lo scorso 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato un provvedimento contenente le istruzioni per i commercianti relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati ai fini della “lotteria degli scontrini”.
Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020, però, ha introdotto alcune novità in merito rendendo necessario un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le novità riguardano in primis lo slittamento dei termini di avvio della lotteria e l’eliminazione delle sanzioni per i commercianti. Per questi ultimi, inoltre, è stato previsto un incentivo nel caso di utilizzo di pagamenti tracciabili con carte elettroniche.
Va ricordato, però, che fino al 30 giugno 2020 sono esclusi dall’obbligo della trasmissione dei codici i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come i medici e le farmacie.
Scontrino fiscale, slittati i termini
Nell’articolo 20 del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019) è stata modificata la data di entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi facendola slittare di sei mesi: non partirà, dunque, il 1° gennaio 2020, ma il 1° luglio 2020.
Conseguentemente, anche l’adempimento per i commercianti di adeguare i registratori telematici ai fini della lotteria è slittato dello stesso periodo (sei mesi), dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.
Il procrastinamento della scadenza di adeguamento dei registratori di cassa e dei termini dell’entrata in vigore della lotteria sono contenute nel recente provvedimento del 23 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Lo slittamento è stato dettato dall’esigenza di mettere a punto un sistema di raccolta dei dati che rispetti la privacy dei cittadini che partecipano alla lotteria in base alle criticità sollevate dal Garante della privacy.
Infine, va sottolineato il fatto che lo slittamento dell’adeguamento dei registratori telematici al 30 giugno 2020 riguarda esclusivamente la lotteria degli scontrini e non l’obbligo di trasmissione per i soggetti passivi Iva del cosiddetto “scontrino elettronico” (ovvero i corrispettivi giornalieri) all’agenzia delle Entrate. Però, anche per quest’ultimo obbligo è stata prevista una moratoria delle sanzioni fino al 30 giugno 2020.
Eliminate le sanzioni per i commercianti
La bozza del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 introduceva anche le sanzioni per i commercianti che si rifiutavano di accettare il “codice lotteria” dei clienti e, dunque, di farli partecipare alla riffa.
L’articolo 20 del decreto fiscale stabiliva un ammontare della multa compresa tra i 100 euro e i 500 euro: “L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.”
Il testo approvato del collegato fiscale, però, non contiene più le sanzioni, ma solo la possibilità per il consumatore di segnalare il rifiuto del “codice lotteria” da parte dell’esercente all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.
La segnalazione avrà come conseguenza l’inserimento del soggetto passivo Iva tra i contribuenti a rischio, comportando l’aumento della possibilità di controlli fiscali per accertare eventuali irregolarità.
L’incentivo per i commercianti che utilizzano il Pos
Per favorire l’adozione del Pos, e dunque dei pagamenti con bancomat e carte di credito, è stato previsto un incentivo ai commercianti.
Se si utilizza lo scontrino elettronico, l’esercente ha diritto a un credito di imposta pari al 30% delle commissioni bancarie dovute per le transazioni avvenute mediante carte elettroniche.
L’incentivo è pensato per le piccole imprese, infatti il tetto massimo previsto dei ricavi o compensi registrati per poter usufruire del credito di imposta è di 400 mila euro.
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