Mobbing sul lavoro: è malattia professionale indennizzabile dall’Inail


Cassazione: anche le malattie di natura psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro sono meritevoli di tutela
Mobbing sul lavoro: è malattia professionale indennizzabile dall’Inail

Anche il “mobbing” sul lavoro deve essere considerato una malattia professionale indennizzabile dall’Inail. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 8948/2020 del 14 maggio scorso.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte è quello di un uomo che ha fatto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Perugia che gli ha negato il riconoscimento della natura professionale della malattia causata da “mobbing”. La decisione di merito di secondo grado, a tal proposito, si basava sul fatto che l’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail dovesse essere riconosciuta solamente nel caso di malattie derivanti direttamente dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del D.p.r. n. 1124/1965 e non anche in quelle situazioni cosiddette di “costrittività organizzativa”, come il mobbing sul posto di lavoro.

Per avvalorare la tesi, i giudici di merito avevano richiamato anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1576 del 17 marzo 2009 in cui si sostiene che la malattia professionale, per poter essere indennizzabile, deve rientrare nel rischio assicurato in base all’art. 3 del T.U. 1124/1965 che disciplina le malattie professionali “contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella” 4 allegata al T.U.

Contro tale decisione, il lavoratore ha proposto ricorso con le seguente motivazioni di doglianza:

1.    La malattia dovuta a "costrittività organizzativa" è, viceversa indennizzabile poiché, pur non rientrando tra quelle tabellate nel D.p.r. n. 1124/1965, si riferisce ad un rischio specifico improprio comunque tutelato nello stesso D.p.r.;

2.    Con il decreto del Ministro del lavoro dell’11 dicembre 2009 è stata approvata una nuova tabella in cui sono state espressamente inserite le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, ovvero la cosiddetta "costrittività organizzativa";

3.    I giudici di Appello hanno del tutto omesso di esaminare il fatto che dal 2005 l’uomo aveva subito una sottrazione di compiti da parte del presidente della cooperativa per la quale lavorava, che lo costringeva ad un’attività forzata.

I supremi giuduci hanno rigettitato il primo motivo di ricorso e assorbito il terzo, mentre hanno accolto il secondo motivo di ricorso sancendo l’ammissibilità dell’indennizzo gestito dall’Inail anche per le malattie psicofisiche che non sono ricomprese nelle tabelle citate.

Con l’ordinanza in questione, n. 8948/2020, i giudici hanno confermato e consolidato l’orientamento espresso in merito dalla Cassazione più volte. E’ stata citata la recente ordinanza n. 5066/2018 con la quale, giudicando un’analoga fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che l’orientamento giurisprudenziale è quello di ricomprendere, ai sensi dell’art. 1 del D.p.r. 1124/1965, sia i rischi specifici propri della lavorazione sia quelli impropri, ovvero quelli non strettamente insiti nell’atto materiale della prestazione, ma collegati con la prestazione stessa.

Lo stesso orientamento è stato affermato anche nella sentenza 3227/2011 sul caso di un lavoratore che si era ammalato a causa del fumo passivo respirato negli ambienti di lavoro. Anche in questo caso la malattia era stata giudicata “meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’interno di un determinato ambiente” (cosiddetto rischio ambientale).

Ugualmente gli ermellini sottolineano come la tutela assicurativa sia stata ampliata a livello normativo con particolare riferimento all’infortunio in itinere attraverso l’art. 12 del D.lgs. 38/2000 “il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto; apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass. 7313/2016)”.

E ancora, nella sentenza si fa espresso riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 3, comma primo, del T.U. 1124/1965 nella parte in cui si esclude l’assicurazione contro le malattie professionali diverse da quelle comprese nelle tabelle, a patto che si provi il nesso causale tra malattia e causa di lavoro.

A fronte di ciò, la Cassazione ha rilevato come la sentenza della Corte di Appello di Perugia non sia in linea con l’orientamento giurisprudenziale vigente.

Tale interpretazione, infatti, secondo i giudici di piazza Cavour, è “confermata testualmente dall’art. 10, comma 4, della Legge 2000 n. 38 dal quale risulta che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

Concludendo, i giudici della Cassazione hanno affermato come “nell’ambito del sistema del T.U., sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riuardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzaione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.

 

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