Skype, vietato il controllo del datore di lavoro
Il Garante della Privacy accoglie il ricorso di una dipendente “spiata” e licenziata

Il datore di lavoro non può effettuare alcun controllo sulle conversazioni telefoniche e sulle chat del dipendente che avvengono tramite Skype.Il principio è ribadito nel provvedimento n. 345 del 4 giugno scorso del Garante della Privacy che ha accolto il ricorso di una dipendente, "spiata" e licenziata, contro il suo datore di lavoro. Le conversazioni scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro devono godere del diritto alla segretezza.
Ma riassumiamo brevemente i fatti. All’interno dell’azienda per la quale lavorava, la dipendente si occupava della gestione dei rapporti con clienti/fornitori esteri, soprattutto russi e ucraini. Rapporti che sono avvenuti sia sul posto di lavoro fino al 12 agosto, attraverso l’utilizzo di un portatile aziendale assegnato in dotazione alla dipendente, sia il 13 agosto (primo giorno di ferie anticipate) tramite il pc personale della donna che, per tutta la giornata, ha continuato ad utilizzare lo stesso account Skype anche da casa. Attraverso il portatile aziendale, il responsabile della società datrice di lavoro sarebbe riuscito a leggere numerosi messaggi che la dipendente si era scambiata fino al giorno 12 agosto con i clienti/fornitori sul posto di lavoro, sia ad intercettare quelli che erano avvenuti da remoto sul pc di casa il giorno 13 agosto. Successivamente la donna aveva probabilmente cambiato la password di accesso al profilo Skype impedendo altre intercettazioni. Ma le conversazioni avvenute e conosciute dall’azienda, e giudicate denigratorie dal datore di lavoro, sono bastate per farle ricevere una lettera di richiamo seguita da una lettera di licenziamento.
La dipendente ha proposto ricorso al Garante della Privacy contestando l’illiceità della raccolta delle conversazioni e richiedendo la cancellazione di tali elementi dalla lettera di richiamo e da quella del licenziamento. Inoltre, a sua difesa, la donna ha affermato che parte delle conversazioni "incriminate" sarebbero state effettuate successivamente all'uscita dall'azienda direttamente da casa, sul pc personale e tramite un account privato Skype.
Il caso, aldilà della specifica vicenda, è emblematico perché ha consentito al Garante della Privacy di pronunciare il principio della tutela alla riservatezza delle conversazioni dei dipendenti tramite l’utilizzo dello strumento Skype. Nel provvedimento, infatti, si legge che "l'attività di raccolta posta in essere dal datore di lavoro, riguardando in parte comunicazioni avvenute nel corso di svolgimento delle mansioni della lavoratrice che comunicazioni effettuate dalla ricorrente al di fuori di esse, risulta essere stata posta in essere con modalità che si pongono in evidente contrasto sia con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet", nonché con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare del trattamento e specificamente approvata negli stessi termini dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Verona (...)". E, quindi, il Garante, ha accolto il ricorso della lavoratrice e ha ordinato alla società datrice di lavoro "di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati personali relativi alle conversazioni Skype avvenute tra la ricorrente e soggetti terzi nelle giornate del 12 e del 13 agosto 2014, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria".
Ma riassumiamo brevemente i fatti. All’interno dell’azienda per la quale lavorava, la dipendente si occupava della gestione dei rapporti con clienti/fornitori esteri, soprattutto russi e ucraini. Rapporti che sono avvenuti sia sul posto di lavoro fino al 12 agosto, attraverso l’utilizzo di un portatile aziendale assegnato in dotazione alla dipendente, sia il 13 agosto (primo giorno di ferie anticipate) tramite il pc personale della donna che, per tutta la giornata, ha continuato ad utilizzare lo stesso account Skype anche da casa. Attraverso il portatile aziendale, il responsabile della società datrice di lavoro sarebbe riuscito a leggere numerosi messaggi che la dipendente si era scambiata fino al giorno 12 agosto con i clienti/fornitori sul posto di lavoro, sia ad intercettare quelli che erano avvenuti da remoto sul pc di casa il giorno 13 agosto. Successivamente la donna aveva probabilmente cambiato la password di accesso al profilo Skype impedendo altre intercettazioni. Ma le conversazioni avvenute e conosciute dall’azienda, e giudicate denigratorie dal datore di lavoro, sono bastate per farle ricevere una lettera di richiamo seguita da una lettera di licenziamento.
La dipendente ha proposto ricorso al Garante della Privacy contestando l’illiceità della raccolta delle conversazioni e richiedendo la cancellazione di tali elementi dalla lettera di richiamo e da quella del licenziamento. Inoltre, a sua difesa, la donna ha affermato che parte delle conversazioni "incriminate" sarebbero state effettuate successivamente all'uscita dall'azienda direttamente da casa, sul pc personale e tramite un account privato Skype.
Il caso, aldilà della specifica vicenda, è emblematico perché ha consentito al Garante della Privacy di pronunciare il principio della tutela alla riservatezza delle conversazioni dei dipendenti tramite l’utilizzo dello strumento Skype. Nel provvedimento, infatti, si legge che "l'attività di raccolta posta in essere dal datore di lavoro, riguardando in parte comunicazioni avvenute nel corso di svolgimento delle mansioni della lavoratrice che comunicazioni effettuate dalla ricorrente al di fuori di esse, risulta essere stata posta in essere con modalità che si pongono in evidente contrasto sia con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet", nonché con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare del trattamento e specificamente approvata negli stessi termini dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Verona (...)". E, quindi, il Garante, ha accolto il ricorso della lavoratrice e ha ordinato alla società datrice di lavoro "di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati personali relativi alle conversazioni Skype avvenute tra la ricorrente e soggetti terzi nelle giornate del 12 e del 13 agosto 2014, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria".
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