Strumenti musicali in condominio

Gli strumenti musicali sono vari e differenti per tipologia e per suoni emessi. L’elemento che li accomuna tutti, però, è la loro capacità di diffondere il suono oltre le mura di casa, se non insonorizzate a dovere. E, a volte, l’esercizio metodico casalingo è fonte di diverbi e discussione tra vicini di casa. Soprattutto se lo strumento musicale incriminato è "rumoroso". Un flauto traverso, ad esempio, sarà sicuramente maggiormente tollerato di un pianoforte o, addirittura, di una batteria.
Accanto al diritto del musicista di esercitarsi nella propria abitazione con lo strumento prediletto vi è anche il diritto alla quiete e al silenzio vantato dal condomino accanto. Come far incontrare i diritti di entrambi senza dover penalizzare l’uno o l’altro? La legge, fornisce delle linee guida di comportamento da seguire in tali situazioni.
Aldilà di ogni giudizio sulla bravura del musicista, i suoni diffusi da uno strumento musicale vengono catalogati come "rumori", poiché sono emissioni sonore diffuse che superano il classico rumore di fondo. Come tali, vengono vietati se superano la normale soglia di tollerabilità. L’art. 844 del Codice Civile, infatti, prescrive il divieto delle "immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni" se superano, appunto, tale limite. Qual è, a questo punto, il limite da rispettare? Una regola che vale per tutti i rumori, e quindi anche per quelli musicali per quanto apprezzabili, è il divieto di oltrepassare il normale rumore di fondo di 5 decibel durante le ore diurne e di 3 decibel in quelle notturne.
Teoricamente non ci sarebbe neppure il bisogno di sottolinearlo, ma l’uso degli strumenti musicali è vietato, oltre che inopportuno, durante le ore di riposo. Spesso, però, proprio per evitare spiacevoli inconvenienti, il regolamento condominiale prevede quali siano gli orari entro i quali è consentito suonare lo strumento musicale. In mancanza di regole condominiali, è possibile far applicare quanto previsto dal regolamento di polizia urbana, cioè un documento emanato dal Comune di competenza, che prescrive orari e soglie di tollerabilità in base alla zona geografica. Nonostante le differenze tra gli enti locali, generalmente gli orari consentiti per poter suonare sono compresi tra le 9 e le 12 del mattino e le 16.30 fino alle 19 /20 di sera. Ma, si ribadisce, possono essere differenti da Comune a Comune e tra orario feriale e festivo. Per questo, in mancanza di regole di condominio certe, è bene informarsi su quelle in vigore nel proprio quartiere.
In linea generale, quindi, è possibile affermare che possa essere vietato l’utilizzo di uno strumento musicale in appartamento se ciò reca disturbo al vicinato, cioè se si supera il limite della normale tollerabilità, dato che si potrebbe limitare il diritto di proprietà degli altri condomini. Sono diverse, infatti, le sentenze in questo senso, tra cui quella della Cassazione Civile, numero 10735 del 3/8/2001. Una sentenza più recente, sempre della Cassazione, numero 9434 del 2012, sancisce, oltre ad divieto di suonare, anche l’obbligo del musicista al risarcimento per danno biologico e morale. Prescrive anche, però, che se l’immissione di rumore non supera il limite consentito e avviene negli orari consentiti, non è possibile vietare al musicista di esercitarsi.
In sintesi, la strada che appare maggiormente percorribile per tutelare i diritti di entrambe le parti coinvolte prevede che il musicista rispetti gli orari decisi dal regolamento condominiale o della polizia urbana e insonorizzi la sala prove domestica: potrà così continuare a suonare indisturbato con gran pace del vicinato.
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