Abbandono del domicilio domestico e obblighi di assistenza familiare


Trattiamo il tema dell'abbandono domestico e della conseguente violazione degli obblighi di assistenza familiare
Abbandono del domicilio domestico e obblighi di assistenza familiare

L'abbandono del domicilio domestico integra gli estremi previsti dall'art. 570 c.p., quando l'allontamento cagioni l'inadempimento cosciente e volontario degli obblighi di assistenza coniugale, il cui contenuto non si esaurisce in esigenze di carattere materiale  ed economico, ma tocca, altresì, la sfera degli interessi morali e di solidarietà

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la prescrizione del reato decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita, oppure con la pronuncia in primo grado, trattandosi di reato permanente che si potrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo. Attesa la non necessaria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e fatto in senso giuridico, può verificarsi che all'unicità di un determinato fatto storico faccia riscontro una pluralità di fatti giuridici.

Presupposto del concorso formale di reati è l'unicità del fatto intesa come un'unicità di azione ed omissione, che non è confusa con l'unicità dell'intenzione. Perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l'azione unica sia accompagnata e risulti dall'elemento soggettivo tipico proprio di ciascuna fattispecie criminosa.

Ciò significa che, perché si abbia pluralità di reati sarebbe necessaria la presenza di una pluralità di processi volitivi, sicché al moltiplicarsi delle lesioni faccia riscontro il moltiplicarsi degli elementi psicologici propri di ciascuna fattispecie incriminatrice e che ciascuna di queste sia sorretta dall'elemento soggettivo richieso per l'integrazione del reato.

Ai fini della configurabilità del reato continuato occorre la prova certa che le singome violazioni siano tutte volute e pur sempre con una precisa definizione contraria e circostanze operative fin dal momento in cui l'agente cessi di dare invio alla sua attività illecita programmandone la dovuta, la portata e l'esecuzione delineandosi, quando tale condizione ricorre connotata dall'unicità dell'elemento soggettivo ed oggettivo poiché unico essendo stato l'impulso psichico criminoso del soggetto.

L'aspetto soggettivo del reato continuato è costituito dall'elemento intellettivo è cioè dalla previsione di una sequanza ordinata di azioni criminose rispondenti a una determina finalità dell'agente e dell'elemento volitivo consistente nel reato continuato a livello delle facoltà volitive del progetto criminoso in una specifica volizione.

Consistendo la continuazione in un atteggiamento psicologico, al quale sul piano probatorio debbano corrispondere condotte oggettive compatibili con il disegno programmato, la sua esistenza non può essere negata od omessa in base a considerazioni astratte o generiche, ma deve essere accertata o esclusa caso per caso in relazione alle modalità concrete oggettive e soggettive di commissione dei reati quali si chiede l'unificazione.

In tema di reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i reati in continuazione. In tema di prescrizione la inscindibilità del reato continuato è operativa soltanto in relazione alla decorrenza del termine iniziale e non già in riferimento alla durata del tempo necessario a prescrivere. La disciplina delle decorrenza della prescrizione nell'ipotesi del reato continuato risulta prevista dall'art. 58, lc., c.p., in virtù del quale non sia stato realizzato, in conformità al parametro indicato nell'art. 81, 11 c., c.p., ne consegue che la cessazione della continuazione costituisce il termine inziale della prescrizione.

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di Avv. Piervito Napoletano

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