Accordo col fisco e contributi Inps


Con Circolare 140/16 l'Inps fa il punto sugli effetti contributivi della mediazione tributaria, della conciliazione e dell'accertamento con adesione
Accordo col fisco e contributi Inps
Nel momento in cui scatta l'accertamento fiscale, il contribuente può valutare con l'Agenzia delle Entrate una soluzione condivisa della vicenda. L'accordo tra contribuente e fisco può essere raggiunto in diverse sedi, che sono i cosidetti istituti deflattivi del contenzioso tributario quali:
- accertamento con adesione;
- mediazione tributaria a seguito di reclamo;
- conciliazione giudiziale.
I tre istituti si caratterizzano altresì per il regime premiale delle sanzioni amministrative che vengono applicate in misura ridotta.

Posto che il calcolo dei contributi previdenziali è agganciato alla base imponibile fiscale, allorquando quest'ultima venga incrementata all'esito di un accertamento fiscale, anche i contributi di regola si incrementano in misura percentuale al "nero".
Con la Circolare n. 140 del 2016 l'Inps riassume la propria posizione in relazione all'accertamento fiscale e agli esiti dell'eventuale accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente, a seconda dello strumento deflattivo adottato.

In primo luogo l'Inps ricorda che l'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate viene comunicato all'istituto previdenziale che provvederà al recupero dei contributi previdenziali sul maggior imponibile tramite l'emanazione di un Avviso di addebito (in proposito si veda http://www.prontoprofessionista.it/articoli/3777/avviso-di-addebito-e-riscossione-dei-contributi-inps/), nel quale saranno contestate all'assicurato anche le sanzioni amministrative.

Mediazione e contributi Inps:
Ove il contribuente decida di impugnare l'accertamento fiscale e la controversia abbia ad oggetto tributi per valore inferiore a 20.000, il giudizio vero e proprio è preceduto dalla mediazione tributaria con la quale le parti in causa (contribuente e Agenzia delle Entrate) cercano di rintracciare una soluzione condivisa.
L'eventuale accordo in mediazione riverbera i propri effetti sul profilo contributivo, come confermato dalla L. n. 147 del 2013.
Tuttavia la mediazione si perfeziona col pagamento dell'intero importo concordato oppure della prima rata entro i successivi venti giorni, comprensivo dei contributi previdenziali e a pena di decadenza di tutto l'accordo complessivo; sul punto l'Inps si richiama a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate nelle Circolari n. 1/E/2014 e 9/E/2012. Nel caso di inadempimento l'accordo viene meno e diviene definitivo l'accertamentto originario, anche ai fini contributivi.
Beninteso la facoltà di rateizzazione è estesa anche ai contributi ricalcolati in mediazione.
Nell'ipotesi in cui l'Inps avesse già emesso l'Avviso di addebito e il sopravvenuto accordo in mediazione riducesse l'imponibile, l'Istituto previdenziale provvederà ad annullare in tutto o in parte il proprio provvedimento; in ciò la Circolare n. 140/16 si richiama al Messaggio Inps n. 2902 del 15/02/2013.

Accertamento con adesione:
Il contribuente (ma anche l'A.E.) è facoltizzato ad aprire un fase di contraddittorio amministrativo chiamata accertamento con adesione, finalizzata a raggiungere un accordo in alternativa al ricorso giudiziale.
Ai sensi dell'art. 2, c. 3, D.Lgs. 218/1997, l'esito dell'accertamento con adesione riverbera i propri effetti sulla base imponibile contributiva. Vale lo stesso discorso della mediazione in ordine al perfezionamento tramite pagamento dell'intero o della prima rata entro venti giorni. A parere dell'Inps l'accordo in adesione decade anche nel caso di mancato pagamento della quota relativa ai contributi.
Il mancato pagamento delle rate successive alla prima, seppure comporterà la riscossione forzata del residuo, non implicherà decadenza dall'accordo.

La conciliazione giudiziale:
In questo caso l'accordo viene raggiunto tra l'erario e il contribuente durante la pendenza del giudizio tributario che poi verrà estinto.
Pur in mancanza di previsione normativa, con la Circolare in commento l'Inps aderisce alla tesi secondo cui l'accordo conciliativo è efficace anche sul fronte previdenziale.
Si ricorda che, a seguito della modifica dell'art. 48, D.Lgs. 546/92, il mancato pagamento dell'intero importo come conciliato o della prima rata entro venti giorni non implica più decadenza dall'accordo, che rimane valido; salve le sanzioni per omesso versamento.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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