ADESCAMENTO ON LINE


Minori e adescamento on line
ADESCAMENTO ON LINE
L’adescamento online in danno di minori è un fenomeno che consiste nel tentativo, da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali, conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo della rete Internet, in particolare tramite chat, blog, forum e social networks. Il reato di adescamento di minorenni, recentemente introdotto nel nostro codice penale (art. 609 undecies c.p. - introdotto dalla L. n. 172 del 01/10/2012), consiste nel compimento di qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni per scopi sessuali, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione. Il reato si configura anche se l’incontro con il minore non avviene: non è necessario, infatti, che l’adescamento vada a buon fine, ma è sufficiente il tentativo, da parte di un adulto, di conquistare la fiducia di un bambino o di un adolescente per fini sessuali. La pena prevista per questo reato è la reclusione da 1 a 3 anni. Inoltre, il recentissimo decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39, che recepisce la Direttiva 2011/93/UE, ha introdotto importanti modifiche al codice penale in tema di reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori: ha inasprito le pene già previste e ha introdotto nuove circostanze aggravanti. La scelta di impostare la fattispecie di adescamento sul minore degli anni sedici è discutibile anche per i reati di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) e di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), che sanzionano solo il fatto commesso in danno di minore degli anni quattordici, pertanto si pone il problema dell’adescamento dell’infrasedicenne che ha compiuto quattordici anni. A questo proposito, diventa importante il requisito psicologico del dolo specifico, che, in un caso, consiste nella finalità di avere soltanto rapporti consenzienti con il minore adescato e, nell’altro, nella finalità di avere rapporti anche non consenzienti. In altre parole, ci si chiede se può essere ritenuto reato anche l’adescamento finalizzato ad avere rapporti sessuali consenzienti. Su questa linea, appare verosimile ritenere che quando non sarà possibile, a posteriori, ricostruire il dolo dell’adescatore, ad esempio, perché il minore, di fatto, non ha acconsentito, l’adescatore di minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, riesca ad evitare di essere punito sostenendo di aver agito al solo fine di avere rapporti consenzienti, ovvero di corrompere il minore, cioè indicando quali reati fine gli unici due delitti di pedofilia e pedopornografia che non sono prospettabili contro gli ultraquattordicenni. Quest’ultimo difetto di coordinamento tra le norme del reato base e quella dei reati fine, con particolare riferimento ai minori infrasedicenni che abbiano compiuto gli anni quattordici, sembra ampiamente in grado di frustrare l’efficienza preventiva della nuova fattispecie penale.

Il fenomeno dell'adescamento on line, conosciuto all’estero come grooming (da to groom, "curare"), consiste nell’indebolire la volontà del minore in modo da ottenerne il massimo controllo. Con questa attività colui che abusa della vittima la induce gradualmente a superare le resistenze attraverso autentiche tecniche di manipolazione psicologica con il fine di convincere la potenziale vittima della "normalità" dei rapporti sessuali tra adulti e minori. Questa tipologia di adescamento, proprio perché svolta in maniera "amichevole" è in realtà molto pericolosa. Questa dinamica inizia con l’adulto che propone alle piccole vittime conversazioni su temi di loro interesse (sport, giochi, scuola), pone molta attenzione ai racconti del piccolo internauta, si propone nel ruolo di un premuroso confidente e si dichiara suo grande amico. Il processo attraverso cui il malintenzionato manipola il minore per avere la sua incondizionata fiducia è lento e può durare anche diversi mesi. Gli adescatori sono particolarmente abili nel convincere "le vittime" a mandare loro foto, a spogliarsi davanti ad una web-cam o a desiderare di incontrarli, facendo leva sul bisogno di attenzioni, sul desiderio di apparire e sulla carenza di autostima tipici di questa fase evolutiva, fingendosi ad esempio coetanei innamorati o talent scout con il lasciapassare per il mondo delle celebrità. Inizialmente gli adolescenti si sentono lusingati, e questo li porta ad abbassare le proprie difese e ad accettare le richieste che si fanno gradualmente sempre più esplicite. Gradualmente l’adulto ricerca un contatto sempre più isolato con "la vittima", passando ad esempio dalla chat room pubblica a quella privata e, successivamente, cercando di ottenere informazioni personali quali il numero di cellulare o l’indirizzo della scuola frequentata, fino ad arrivare ad introdurre argomenti intimi e soprattutto legati alla sfera sessuale. Una volta che l’abuso si è verificato, l’obiettivo del pedofilo è ottenere il silenzio della vittima attraverso il ricatto e l’abuso psicologico. Una volta raggiunto il proprio obiettivo (ad esempio ottenere foto sessualmente esplicite del minore) spesso questi adulti interrompono definitivamente i contatti. Questa esperienza può far sentire "la vittima" umiliata e realizzare solo a questo punto di avere perso il controllo sulle proprie foto inviate a uno sconosciuto, il quale potrebbe minacciare di condividerle in rete, ma essere troppo spaventati per parlarne con un adulto, nel timore di essere puniti dai genitori per quanto accaduto.

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di Avv. Antonietta Galgano

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