Articolo 643 del codice penale: caratteristiche giuridiche


La circonvenzione di incapace è un delitto previsto e punito dall'art. 643 del codice penale italiano. Conosciamone tutte le caratteristiche giuridiche
Articolo 643 del codice penale: caratteristiche giuridiche

Ai fini del delitto di circonvenzione di persone incapaci, e con riguardo alla tutela dei terzi, non è necessario che sia leso un loro diritto attuale ma è sufficiente un danno anche solo potenziale e indiretto. Pertanto, gli eredi legittimi di un soggetto che, per effetto dell'abuso del suo stato d'infermità e deficienza psichica, sia stato indotto a testare a favore dell'agente, debbano ritenersi danneggiati dall'attività illegittima di quest'ultimo.

In tema di circonvenzione di persona incapace l'art.643 c.p. dice che, soggetto passivo, e quindi titolare del diritto di querela, è soltanto la persona circonvenuta, e non il terzo che, eventualmente, subisca un danno o il pericolo di un danno per effetto dell'atto posto in essere dall'incapace. Pertanto, esclusa la possibilità dell'imputato in relazione al fatto compiuto in danno di congiunto, ai sensi dell'art.649, c.1,n.2, c.p., l'imputato stesso non è perseguibile per il medesimo fatto riguardato nel suo aspetto dannoso nei confronti di un altro congiunto che, quale danneggiato dal reato, resta unicamente legittimato all'azione civile.

Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di persona incapace, a nulla rivela, la necessità della persistenza dello stato di minorata incapacità della vittima, il quale può essere determinato dallo stesso agente, che poi ne abusi per conseguire il fine proprio del reato di cui all'art.643 c.p., in esame. Il terzo che abbia patito o possa patire un danno per effetto degli atti posti in essere dall'incapace circonvenuto , non è soggetto passivo del reato di cui all'art.643 c.p., bensì persona danneggiata dal reato stesso, e cioè una figura ben distinta dalla prima e come tale non legittimata ad esercitare il diritto di querela bensì soltanto l'azione civile ai sensi dell'art. 2043 C.C., anche nell'ambito del processo penale se il reato sia perseguibile d'ufficio o vi sia querela della persona offesa.

Lo stato di deficienza psichica,  quale elemento costitutivo del reato di cui all'art.643 c.p., è una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei confronti di tutti. Il reato postula lo stato di infermità del soggetto passivo e l'uso, da parte dell'agente, di un'attività più o meno apprezzabile di coazione o di pressione morale.

Per l'esistenza dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di persona incapace non è richiesta una speciale attività dell'agente e, tanto meno, l'uso di artefici o raggiri, essendo sufficiente che il soggetto attivo approfitti dello stato del soggetto passivo per ottenere dallo stesso il consenso a compiere un atto giuridico.

Ai fini della sussistenza del reato il concetto di induzione, la quale è un elemento del tutto distinto e non va confusa col mezzo usato, postula un'attività positiva diretta a determinare o a rafforzare nel soggetto passivo il proposito di compiere un determinato atto giuridico. Il profitto a cui fa riferimentol'art.643 c.p., anche se tale norma lo dice espressamente, dev'essere ingiusto, in quanto non vi può essere frode patrimoniale; sicchè il delitto dev'essere escluso quando nulla è stato frodato o si volle frodare.

Perché sussista il reato occorre che tra l'abuso consistente nel profittare delle condizioni psichiche della vittima per scopi illeciti e il compimento dell'atto dannoso intercorra un rapporto di causalità.

Nel reato di circonvenzione di persona incapace di cui all'art.643 c.p. costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e quindi l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità psicofisica del soggetto passivo e l'evento il quale si concreta nel compimento dell'atto pregiudizievole.

In tema di circonvenze di perseliona incapace di cui all'art. 643 c.p., la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici ben potendo la stessa essere anche indiretta, indiziaria e presunta,cioè risultare da elementi gravi, precisi, concordanti come la natura degli atti compiuti.

Poiché per la configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci non occorre che l'effetto dannoso consegua all'atto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a  determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo in tale figura criminosa.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza il criterio della sussistenza del reato di truffa invece dell'ipotesi dell'esistenza di circonvenzione di persona incapace. Invero, l'esclusione in sentenza dell'ulteriore addebito, contenuto nell'originaria accusa di aver abusato dello stato di infermità psichica della persona offesa, non snatura il contenuto essenziale del fatto contestato ne arreca pregiudizio alla difesa dell'imputato.

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di Avv. Piervito Napoletano

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