Assolto in I° grado è possibile essere condannato in II° grado?


No, se la Corte d'Appello non rispetta i principi della Corte Europea e supera il ragionevole dubbio
Assolto in I° grado è possibile essere condannato in II° grado?

La vicenda trae origine da un procedimento di fronte al Tribunale di Firenze in cui l'imputato era stato assolto in primo grado, il P.M. propose appello e la Corte d'Appello ebbe a riformare la sentenza ribaltando integralmente l'interpretazione delle prove testimoniali su cui si era fondata la pronuncia di assoluzione.

Veniva proposto il ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge riferito agli artt. 533 1 comma cod. proc. pen e 6 lett. d) CEDU ed il vizio motivazionale.

In sostanza, si sosteneva che la riforma della sentenza di primo grado era stata effettuata ribaltando integralmente l’interpretazione delle prove testimoniali su cui si era fondata la pronuncia di assoluzione arrivando a conclusioni diametralmente opposte a quelle dei primi giudici, senza alcuna rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Corte di Appello, non avendo proceduto all’esecuzione ex novo dei testi ritenuti decisivi dal Tribunale ai fini della decisione assolutoria emessa era incorsa nella violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonché del diritto sancito della normativa sovranazionale dell’imputato di esaminare i testi a carico ed ottenere la convocazione di quelli a discarico.

La condanna in II grado si era basata su un mero riscontro cartolare delle prove dichiarative già acquisite interpretandole in modo diametralmente opposto al Tribunale e quindi tale decisione era passibile di censura come affermato dalle Sezioni Unite (S.U. Cass. n. 27620 del 2016).

Tale motivo è risultato fondato.

Dal momento che il verdetto colpevolezza si fonda sia sulle dichiarazioni rese dalla Persona Offesa, che la Corte di appello ha ritenuto in totale contrasto con i giudici di primo grado attendibile pur senza averla mai sentita direttamente, sia sulla rivisitazione critica delle deposizioni rese dagli altri testi ed in particolare quella del testimone difensivo, reputata dal Tribunale come attendibile ma dalla Corte come non in grado di confermare l’alibi, la questione che si è posta all’attenzione della Corte di Cassazione consiste nel valutare se il ribaltamento della sentenza, fondato sulla diversa valutazione delle dichiarazioni rese sia dalla vittima che dagli altri testi, imponesse, ai fini della legittimità, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’esame delle deposizioni che erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Le incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni della vittima che i primi giudici avevano ritenuto preclusive alla sua completa credibilità, e l’interpretazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede dibattimentale che hanno condotto all’assoluzione sono state infatti superate, sulla base di una diversa lettura delle stesse risultanze processuali esaminate dal Tribunale, dalla Corte fiorentina che ha invece concluso per la penale responsabilità del ricorrente.

Va premesso che il giudizio di ribaltamento che sulle medesime prove arriva a conclusioni diametralmente opposte è sempre stato visto con particolare diffidenza. Infatti, si è sempre sostenuto l’ esigenza di una cd. motivazione rafforzata tale da consentire, in conformità alla presunzione di innocenza dell’imputato di rilevanza costituzionale, il superamento del ragionevole dubbio espresso dalla sentenza riformata, affermando che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, in mancanza di elementi sopravvenuti occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.

Siffatta impostazione ha dovuto confrontarsi con la necessità di adeguare la normativa interna ai principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che costituiscono il parametro interpretativo delle norme processuali interne, cui il giudice nazionale è tenuto necessariamente a rapportarsi nell’applicazione del diritto statuale vigente.

Numerose sono state le sentenze, con cui la Corte dei Diritti dell’Uomo ha affermato l’iniquità del ribaltamento della sentenza di assoluzione fondato sulla mera rivalutazione cartolare dell’attendibilità della testimonianza ritenuta decisiva ove la relativa prova, fosse stata reputata inattendibile, evidenziando come in base all’art.6 della CEDU la mancata percezione diretta dell’evento dichiarativo fosse incompatibile con la tutela assicurata in via primaria al diritto di difesa.

La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarativa, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza aver proceduto, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Quindi, la Sentenza di condanna è stata ritenuta “affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio“ perchè su impugnazione del pubblico ministero ha affermato la responsabilità dell’imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive senza che nel giudizio di appello si sia proceduto a sentire nuovamente le persone che abbiano reso tali dichiarazioni.

Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che il dovere del giudice di appello, in vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d’ufficio, l’esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado discende non tanto e non solo dalla necessità di una interpretazione adeguatrice rispetto ai principi della CEDU, ma anche dal rispetto del criterio che implica l’obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogni qualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova il giudice di appello non abbia provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria.

Il canone “oltre ogni ragionevole dubbio" pretende che l’eventuale rivisitazione peggiorativa sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze delle decisione assolutoria non lasciando aperti residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza.

Ciò significa che per riformare un’assoluzione non basta una diversa valutazione di pari plausibilità ma occorre “una forza persuasiva superiore“ capace di far cadere ogni ragionevole dubbio perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza bensì la mera non certezza della colpevolezza.

La pronuncia di colpevolezza dell’imputato è stata pertanto annullata con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze che dovrà procedere a nuovo giudizio previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative ritenute rilevanti ai fini del decidere.

 

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di Avv. Jacopo Pepi

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