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Bonus pubblicità rivolto alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
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Entrerà in vigore l'8 agosto 2018 il testo del decreto attuativo che riguarda il bonus
pubblicita’
, recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali, sotto forma di credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Ricordiamo che a decorrere dall'anno 2018:
alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Per quanto riguarda la stampa online, il documento precisa che gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta al Tribunale o al ROC, e comunque dotate della figura del Direttore Responsabile.

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e dovrà contenere:
- gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto;
- la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1;
- l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui sopra.
Per l'anno 2018 la comunicazione telematica è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre, e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo del:


di Studio Molinaro

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