Bonus ristrutturazioni anche senza comunicazione ENEA


L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E del 18/04 2019 conferma che non si perde il diritto alla detrazione del 50% in caso di tardiva o omessa comunicazione
Bonus ristrutturazioni anche senza comunicazione ENEA

Integrando quanto già evidenziato nel precedente articolo del 27/03/2019 "Ristrutturazioni: ultimi giorni per l'invio della comunicazione ENEA" riguardante gli obblighi di comunicazione all’Enea per gli interventi relativi al Bonus Casa, si evidenzia che la mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione.

Questo è quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 2019, nella quale vengono fornite indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

Nell citata risoluzione è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 
Le indicazioni delle Entrate

La trasmissione all’Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento. Questo è l’avviso del ministero dello Sviluppo economico (nota prot. 3797/2019) - ora ribadito anche dalla Agenzia delle Entrate.

Le Entrate ricordano, infatti, che gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione sono stabiliti dal decreto interministeriale n. 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l’articolo 4 individua l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione.

In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni in oggetto non comporta, quindi, la perdita del diritto alle detrazioni.
 
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di Dott. Giacomo Mauri

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