Cedolare secca sui negozi, dentro gli ultimi


La legge di bilancio 2020 non rinnova la cedolare secca sulle locazioni commerciali, ma esiste ancora una ultima possibilità per ridurre le imposte...
Cedolare secca sui negozi, dentro gli ultimi

La legge di bilancio 2020 non conferma la cedolare secca sui locali commerciali.
Va subito detto, peraltro, che questa decisione non incide sui contratti già stipulati nel 2019 che possono restare in cedolare sino alla loro scadenza, naturale o prorogata che sia. Non incide neanche sui contratti stipulati entro fine anno che possono essere registrati entro i trenta giorni successivi.

Con la legge 145/2018 era stata introdotta la possibilità per i proprietari di optare per la cedolare secca del 21% con riferimento a contratti di locazione commerciale. Lo sconto riguardava gli affitti di locali con categoria catastale C1 - ovvero negozi e botteghe - di superficie non superiore a 600 metri quadrati, e relative pertinenze.

Quindi, la scelta della cedolare commerciale è stata possibile solo per i contratti stipulati nel corso del 2019. Ne consegue che, comunque, possono ancora fruire dell’agevolazione gli affitti sottoscritti o prorogati entro il 31 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020. Come pure continuano a beneficiare della cedolare le locazioni per le quali si è già esercitata l’opzione nel corso del 2019 per tutte le annualità future, sino alla scadenza del contratto, naturale o prorogata che essa sia.

A decorrere, invece, dai contratti di locazione commerciale stipulati nel 2020 il regime sostitutivo non è più previsto e si ritorna, per così dire, all’antico.

L’impianto originario della cedolare, come delineato nella disciplina di riferimento (articolo 3 del D.lgs. 23/2011), riguarda infatti esclusivamente le locazioni di unità immobiliari classificate in una categoria catastale abitativa, con esclusione della categoria A10 (uffici).

La cedolare secca rappresenta un’imposta sostitutiva sulle locazioni abitative. L’aliquota di base è il 21% che tuttavia scende al 10% per i contratti di locazione a canone concordato. La cedolare sostituisce l’Irpef e le relative addizionali (comunali e regionali) sui redditi fondiari nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Diversamente da quanto previsto ai fini Irpef, inoltre, si applica sull’intero canone di locazione pattuito in contratto, senza alcun abbattimento forfettario.

Regole speciali valevano però per la cedolare sui contratti di locazione commerciale.
In primo luogo l’unica categoria catastale ammessa è la C1 (negozi e botteghe). Ne consegue che non sono ammesse al regime sostitutivo, tra gli altri, gli uffici (A10), gli alberghi (D2) e i laboratori (C3). Fanno fede le risultanze al catasto.
L’affitto deve riguardare un fabbricato C1 non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. Indifferente, era, infine, il fatto che l’inquilino fosse un imprenditore (società o ditta individuale).

 

Articolo del:


di Studio Bitetti - Fiscale

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse