Come comportarsi in caso di stalking (atti persecutori): breve guida


Cos'è lo stalking e come tutelarsi. Il doppio binario: ammonimento o querela? La prescrizione e la revoca della querela
Come comportarsi in caso di stalking (atti persecutori): breve guida

Cos’è lo stalking?

Con il termine “Stalking” si intende il reato di atti persecutori (art. 612 bis Codice Penale) introdotto solo di recente, nel 2009. E' un reato che ricomprende in sé una serie ampia di comportamenti ripetuti nel tempo (telefonate e/o messaggi minacciosi, pedinamenti, attenzioni e regali non richieste e ossessive, danneggiamenti di ogni tipo, richieste insistenti …) tali per cui la persona “stalkerizzata” si sente seriamente minacciata e/o intimorita, tanto che ciò può portarla a modificare le proprie abitudini di vita.

Si tratta di comportamenti che possono anche riguardare una persona terza (come un minore, ad esempio).

L’art. 612 bis c.p. letteralmente prevede, inoltre, che le condotte reiterate di minaccia o molestia cagionino “un perdurante e grave stato di ansia o di pauraovvero “un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero ancora siano tali “da  costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Sono tutti eventi alternativi tra loro, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrare il reato.

Ma cosa si intende per “reiterata” condotta minacciosa o molesta? Ebbene, secondo la giurisprudenza anche due soli episodi possono configurare il reato di stalking; l’importante è che gli stessi abbiano causato un perdurante e grave stato di ansia/paura, ovvero abbiano modificato le abitudini di vita della vittima.

Quindi, per semplificare, se una persona riceve 10 messaggi minacciosi o molesti, ma ciò non la porta ad avere realmente paura o timore che gli possa capitare qualcosa di grave, tali comportamenti non integreranno il delitto di stalking. Al contrario, se una persona riceve soltanto due messaggi e/o chiamate moleste, a seguito delle quali la stessa, sconvolta e preoccupata, decide di cambiare alcune sue abitudini di vita (per esempio, cambiare turni di lavoro, se lo stalker è un collega), allora si avrà il reato in esame.

E' importante ricordare che non rileva il lasso di tempo, nel senso che anche più minacce e molestie compiute nell'arco di pochi giorni possono configurare il reato (es. un uomo è stato condannato per ripetuti appostamenti e pedinamenti compiuti nell'arco di tre giorni - Sentenza C. Cass. Pen., n. 104/2018).


Cosa fare se si è vittima di stalking

Definite le caratteristiche principali dello stalking, bisogna ora vedere cosa fare se si pensa di essere vittima di stalking. Potrà sembrare scontato, ma non lo è. Spesso, infatti, si tende a generalizzare, denunciando per stalking qualsiasi episodio ossessivo e/o invadente.

Ebbene in questi casi il consiglio è di consultarsi prima con un Legale, un avvocato penalista che sappia consigliare al meglio la strada da intraprendere (che a volte – strano da dirsi, ma vero – non è sempre quella della querela!).

Può capitare, infatti, che denunciando qualcuno per un comportamento che non rientra in quelli puniti dalla Legge si rischi una contro-denuncia. Per questi motivi è bene farsi consigliare da un esperto che, se del caso, saprà predisporre un’articolata querela, corredata da tutte le prove necessarie (certificati medici, sms…).

Per di più, oltre alla querela non molti sanno che si può agire anche a livello amministrativo attraverso l’ “AMMONIMENTO” predisposto dal Questore: una misura preventiva e permanente che consente di diffidare lo stalker dal continuare a porre in essere i suoi comportamenti persecutori. A differenza della querela, in questo caso non si aprirà un procedimento penale e, dunque, nessuna iscrizione comparirà sul certificato penale dell’ammonito. Tuttavia se il soggetto già ammonito persiste nelle sue condotte, l’Autorità giudiziaria procederà con l’inoltro dei fatti alla Procura della Repubblica.


La querela per stalking

Infine, altro particolare importante: la querela per stalking può essere presentata entro il termine di 6 mesi e può revocarsi solo attraverso remissione processuale.

Tuttavia, se i comportamenti sono posti in essere in danno di minori o persone disabili, oppure se è prevista la procedibilità d’ufficio, oppure i fatti sono stati commessi mediante minacce reiterate aggravate (si veda l’art. 339 c.p.) la querela non è rimettibile.

Alta è la pena prevista dalla Legge: da un anno a 6 anni e mezzo nelle ipotesi semplici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno del coniuge/di una persona con cui si ha un legame affettivo e con mezzi informatici o telematici.

In caso di reato commesso in danno di minori o di donna in gravidanza o di persone disabili, invece, l’aumento può essere fino alla metà.


In quanto tempo si prescrive il reato?

Per tutte le condotte commesse prima dell’entrata in vigore della nuova legge il tempo massimo per arrivare ad una sentenza definitiva è di 7 anni e mezzo (salvo eventuali “sospensioni processuali”) per lo stalking in forma semplice, ovvero non aggravato.

Per i reati commessi successivamente al 1° gennaio 2020 la prescrizione non potrà più verificarsi nel caso di emissione della sentenza di primo grado prima del termine di 7 anni e mezzo.

 

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di Avv. Alessia Tioli

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