Come si determina l`indennità di esproprio


E’ legittima la decurtazione del 25% ai sensi della Legge 244/2007 - Ipotesi di espropri per l`attuazione di un P.I.P. - Rimedi
Come si determina l`indennità di esproprio
INDENNITA’ DI ESPROPRIO, E’ LEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEL 25% AI SENSI DELLA LEGGE 244/2007
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333 e conseguentemente dell’art. 37 del DPR 327/01 in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale della Corte dei Diritti europei, l’indennità di esproprio deve essere commisurata al valore venale del bene espropriato con l’unico correttivo introdotto dal legislatore con la legge Finanziaria 244/2007 (art. 2 comma 89) secondo cui "1. l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento." Pertanto, dalla lettura del comma in questione, il criterio che l’indennità dell’area edificabile debba essere pari al valore venale del bene ablato appare la regola generale, mentre va considerata eccezione, e quindi applicabile solo in determinate circostanze e non genericamente a tutte le tipologie di espropri, la possibilità di ridurre l’indennità del 25%.

La detta riduzione è in buona sostanza praticabile solo e soltanto "... quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale..." e cioè in circostanze particolari che oggettivamente possano essere considerate indirizzate ad effettuare una riforma economico sociale. Occorre intendersi, non è sufficiente una "autodefinizione", magari per legge, di esproprio collegato a "riforme economico-sociali", per pagare l’indennizzo solo al 75% del valore venale. Nei casi valutati dalla CEDU (che la sentenza della Corte Costituzionale 349/2007 ha elevato a criterio interpretativo degli obblighi internazionali dello Stato italiano), infatti, sono piuttosto rare e importanti le ipotesi di "riforma economico-sociale"

IPOTESI DI ESPROPRI PER L’ATTUAZIONE DI UN P.I.P.
Pertanto non qualsiasi esproprio ha in sé il raggiungimento di un fine che merita la qualificazione di "riforma economico-sociale", ma solo quelle che corrispondono a scelte di "incisiva innovatività" in settori qualificanti la vita sociale e, in particolare, quelle che, per la natura degli interessi che coinvolgono, non possono che valere su tutto il territorio nazionale e non possono che essere predisposte per legge. Alla luce di quanto appena detto appare arbitraria ed immotivata la autonoma decurtazione dell’indennità del 25% del valore venale in casi di espropri per l’attuazione di un PIP. In ipotesi del genere non vi è nell’esproprio nessuna natura innovativa e riformatrice da un punto di vista economico sociale, anzi va evidenziata la natura del P.I.P. la cui attuazione non è volta alla realizzazione di un’opera pubblica ma ha in sé un interesse pubblico affievolito dalla prevalenza dell’interesse privato delle imprese che mirano all’acquisto di aree edificabili a prezzi modesti e politici.

RIMEDI
In ipotesi di ingiuste ed arbitrarie decurtazioni del 25% dell’indennità di esproprio, l’espropriato ha solo la possibilità di iniziare un giudizio di opposizione alla stima al fine di chiedere alla Corte di Appello territorialmente competente la determinazione della giusta indennità. La condizione per poter proporre la detta azione è che sia stato notificato il decreto di esproprio. L’azione dovrà essere iniziata nel termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio quando l’indennità sia stata determinata in via definitiva. Se, invece, l’indennità determinata è solo provvisoria allora l’azione potrà essere iniziata nel termine prescrizionale di dieci anni decorrenti dalla data di notifica del decreto di esproprio.

AVV. PAOLO SANTACROCE

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di Avv. Paolo Santacroce

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