Comunicazione liquidazione Iva secondo trimestre


Entro il 18 settembre la comunicazione delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre
Comunicazione liquidazione Iva secondo trimestre
La comunicazione liquidazione IVA secondo trimestre 2017, può essere effettuata telematicamente entro il 18 settembre. Con questo adempimento, si trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati IVA in base alle registrazioni contabili dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017. L’invio dei dati deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), introducendo l’art. 21-bis nel D.L. n. 78/2010. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997).
I due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. La trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.
Sarà, quindi, possibile godere della riduzione a:
1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post
La riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.

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di Studio Molinaro

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