Comunicazione liquidazione Iva secondo trimestre
Entro il 18 settembre la comunicazione delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre
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La comunicazione liquidazione IVA secondo trimestre 2017, può essere effettuata telematicamente entro il 18 settembre. Con questo adempimento, si trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati IVA in base alle registrazioni contabili dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017. L’invio dei dati deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), introducendo l’art. 21-bis nel D.L. n. 78/2010. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997).
I due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. La trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.
Sarà, quindi, possibile godere della riduzione a:
1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post
La riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.
I due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. La trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.
Sarà, quindi, possibile godere della riduzione a:
1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post
La riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.
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