Conflitto di attribuzione: il Presidente e la Magistratura Ordinaria


L’art. 134 della Costituzione prevede che i conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato siano risolti dalla Corte Costituzionale
Conflitto di attribuzione: il Presidente e la Magistratura Ordinaria

L’art. 134 della Costituzione prevede che i conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato siano risolti dalla Corte Costituzionale.

La legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive modificazioni (l. 18 marzo 1958, n. 265 e n. 311, l. 25 gennaio 1962, n. 20, l. Cost. 22 novembre 1967, n. 2, l. 27 dicembre 2002, n. 289 e l. 5 giugno 2003, n. 131) dettano le norme sulla formazione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

In particolare, l’art. 37 dispone che il conflitto sia risolto dalla Corte costituzionale “se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali...”. E l’art. 38: “La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

Quindi, sarebbero norme che non dovrebbero riguardare il privato cittadino, eppure furono proprio due privati cittadini (erano parlamentari, ma agivano in proprio a difesa dei loro interessi) a provocare un terremoto giudiziario portando un ex Presidente della Repubblica avanti il giudice ordinario per risarcirsi di danni subiti e costringendolo ad invocare la Corte Costituzionale con esito politico-giuridico i cui effetti si fanno ancora sentire e sono, forse, ancora in via di sviluppo ulteriore.

Nel 1993, nel corso di un dibattito nel Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato relativamente alla struttura denominata Gladio, il Capo dello Stato Cossiga aveva pesantemente apostrofato un senatore. Lo stesso aveva poi fatto pubblicamente nei riguardi di un altro senatore.

I due, che si erano sentiti offesi dalle espressioni del Presidente, lo avevano querelato, chiedendo d’esser risarciti e Cossiga, non più presidente, non più gravato dall’accusa di aver attentato alla Costituzione, era stato condannato da un Tribunale civile ordinario.

La sentenza era stata impugnata e la Corte aveva accolto l’appello, ritenendo che i fatti erano, invece, riconducibili a quelli coperti dall’immunità ex art. 90 della Costituzione.

Ulteriore ricorso per Cassazione dei querelanti e decisione in loro favore con annullamento delle impugnate sentenze (Cass. 8733 e 8734/2000) e rinvio alla Corte d’Appello.

Il punto più grave della sentenza di Cassazione era quello che stabiliva la potestà del giudice ordinario di decidere in merito a controversia pendente tra il Capo dello Stato e singoli privati.

Cossiga riteneva, invece, che in tali casi dovesse essere la Corte Costituzionale a decidere se la lite avesse valenza puramente privata o se fosse coperta dalle immunità previste dalla Costituzione e ricorse alla Corte Costituzionale, sollevando eccezione per conflitto di attribuzione in data 11 febbraio 2002.

I querelanti, pur non essendo rappresentanti di alcun organo pubblico, chiesero di essere legittimati all'intervento in quanto “titolari di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato, che può essere compromesso (o soddisfatto) dall'esito della controversia” e la Corte, pur confermando che di norma nei giudizi per conflitto di attribuzioni non è ammesso l'intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, riconobbero che tale preclusione non opera quando l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nell’affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso dalla condotta oggetto d’esame da parte della Consulta (Corte Cost. Sent. n. 76 /2001).

Tale conclusione, era stata raggiunta dalla Corte con riguardo ad un precedente che riguardava l'applicabilità dell’immunità ex art. 122 Cost. per le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni (e, dunque, implicitamente riferibile anche all'analoga ipotesi concernente l'applicazione della prerogativa della insindacabilità di cui godono i membri del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione).

Secondo la Consulta tale pronuncia conteneva argomenti che riguardavano, per evidente identità di ratio, il caso dei querelanti, in cui il conflitto investiva l'applicabilità dell’immunità prevista dall'art. 90 della Costituzione per gli atti del Presidente della Repubblica compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Negare ingresso nel giudizio costituzionale alla difesa di quanti erano già parti nel giudizio comune sarebbe stato in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto al giudizio e ad un pieno contraddittorio, ex art. 24 e 111 della Costituzione, ed altresì ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come da giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (v. sentenze 30 gennaio 2003, I, ric. Cordova c. Italia n. 40877/98, e Cordova c.Italia II, ric. n. 45649/98).

Il ricorso dell’ex presidente evidenziava come tutte le sue esternazioni traessero la loro origine non da lite privata, ma da confronto su problemi istituzionali di indubbio valore politico-costituzionale dal momento che comportavano richiesta di messa in stato d’accusa del Capo dello Stato e che sussisteva, nei procedimenti giudiziari e nelle sentenze intercorse, conflitto da menomazione della funzione presidenziale per eccedenza della funzione giurisdizionale ordinaria e necessità di chiarimento da parte della Corte Costituzionale in ragione della coesistenza nella figura del Presidente della Repubblica di aspetti di organo governante accanto a quelli di organo garante alla luce della funzione di indirizzo da parte del Capo dello Stato secondo prassi costituzionale e modalità del circuito comunicativo proprio della società pluralista, quindi necessariamente sottratte alla giurisdizione della magistratura ordinaria.

La decisione della Corte intervenne con la sentenza n. 7 del 2004, che respinse il ricorso ritenendolo in parte inammissibile ed in parte infondato.

La Corte Costituzionale ribadì che “l'art. 90 della Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente - salve le ipotesi estreme dell'alto tradimento e dell'attentato alla Costituzione - solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni...l'eventuale maggiore difficoltà della distinzione (di queste funzioni) non toglie che essa sia necessaria”.

Il nocciolo della questione stava nell’individuare a chi spettasse di operare questa distinzione e la Corte non accolse “la tesi secondo cui l'autorità giudiziaria ordinaria difetterebbe radicalmente di competenza giurisdizionale in ordine alla qualificazione degli atti del Presidente della Repubblica....

Il giudice di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 23 settembre 2004, n. 4024, ritenne che il Presidente Cossiga, in data 15 marzo 1991 “avesse agito fuori dalle funzioni presidenziali sia tipiche (art. 89 cost.) sia atipiche (connesse al c.d. potere di esternazione)”.

Nuovo ricorso alla Corte Costituzionale, e nuova decisione (Corte Cost. Sent. n. 290/2007) che dichiarava inammissibile il ricorso.

Nella precedente sentenza n. 7/2004 la Consulta aveva ritenuto «premature» le censure rivolte dall’ex Presidente Cossiga alle due sentenze della Corte di Cassazione: attendesse quindi il giudizio della Corte d’Appello sulla propria giurisdizione e solo allora poteva eventualmente adire nuovamente la Corte Costituzionale.

Ma il nuovo ricorso era stato impostato denunciando il mancato rispetto dei principi di diritto fissati dalla Cassazione nel rinvio e la Consulta aveva ritenuto che in esso non vi si lamentava la menomazione dei poteri presidenziali, ma il mancato rispetto dei principi di diritto fissati dalla Cassazione e avverso gli errores in iudicando valgono gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla procedura civile ordinaria.

In realtà, il nuovo ricorso era analogo al precedente, nel quale la Consulta aveva ravvisato indubbiamente un conflitto “per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”, ed anche in questo Cossiga aveva riproposto il tema del conflitto di attribuzione, avendo il giudice del rinvio negato il nesso funzionale tra le prerogative presidenziali e le esternazioni e la nuova sentenza, soffermandosi solo su di un lato del ricorso, parve evitare di decidere la questione di merito.

Il risultato è che oggi sussiste una sensibile differente regolamentazione dei vari conflitti di attribuzione con il potere giudiziario.

Il conflitto ex art. 68 Cost. relativo ai Parlamentari è regolato dalla l. 140/2003, che prevede il blocco del processo ordinario ex art. 3, in presenza di deliberazione camerale.

Quello ex art. 122 dei deputati regionali non prevede il blocco del giudizio ordinario in presenza di deliberazione regionale, ma prevede il ricorso della Regione alla Consulta. Quando, invece, si verte in tema di immunità presidenziale, il Capo dello Stato non può ricorrere alla Corte Costituzionale, lamentando una violazione delle proprie prerogative da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, senza aver prima esperito gli ordinari strumenti di censura dei provvedimenti giurisdizionali, lasciando così impregiudicato il problema del nesso tra funzioni del Capo dello Stato e sue esternazioni. Infatti, in ultima analisi, entrambe le Corti Supreme, Corte Costituzionale e Cassazione non si pronunciarono sul punto solo rinviando al giudizio oscillante dei giudici di merito.

 

Articolo del:


di Pietro Bognetti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse