Consenso informato: responsabilità medica


Il medico deve fornire al paziente tutte le informazioni riguardanti le terapie o l'intervento chirurgico, salvo i rischi imprevedibili
Consenso informato: responsabilità medica
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di causalità tra l'intervento e l'evento lesivo. (cfr. Cass. n. 27751/2013)

L'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talchè l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore ed autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all'autodetrminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica pregiudicati nelle due differenti ipotesi (cfr. Cass. n. 2854/2015).

La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 10414 del 20/05/2016 ha consolidato il principio secondo cui, in tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorchè esso apparisse, "ex ante", necessario sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento (cfr. Cass. n. 12205/2015).

Recentissimo arresto è quello della medesima sezione, sentenza n. 2177 del 04/02/2016, ove ha affermato che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

Pertanto, non adempie all'obbligo di fornire un valido consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perchè lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni ( cfr. Cass. n. 24791/2008).

Infine, l'informazione che il medico fornisce deve essere adeguata anche al livello culturale del paziente, dovendo pertanto, relazionarsi con un linguaggio comprensibile proprio per rendere effettiva la conoscenza dei rischi legati all'intervento (cfr. Cass. n. 2177/2016).

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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