Contabilità semplificata, al via il principio di cassa


Ecco quali sono i risvolti, le problematiche e le soluzioni collegate alla novità contabile
Contabilità semplificata, al via il principio di cassa
La Legge di Bilancio per il 2017 prevede che i contribuenti in contabilità semplificata vengano, dall’1.1.2017 tassati secondo il c.d. criterio di cassa e non più secondo il c.d. criterio di competenza

I soggetti in contabilità semplificata in genere sono i soggetti che hanno minori volumi di affari, nello specifico che non hanno raggiunto nell'esercizio precedente:

- 400.000 per prestazioni di servizi;

- 700.000 per le altre attività.

Al 31.12.2016 i soggetti in contabilità semplificata adottavano il PRINCIPIO DI COMPETENZA:
- ovvero il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o pagamento ma basandosi sull’insorgere dell’operazione.

Dall'01.01.2017 adotteranno, obbligatoriamente, il PRINCIPIO DI CASSA:
- per generare il reddito è basilare il momento dell’incasso o del pagamento.

Il criterio non muta per i contribuenti in contabilità ordinaria.
Non muta neanche per i soggetti che rispettando i requisiti per la contabilità semplificata, hanno adottato la contabilità ordinaria (ordinaria per opzione).
Per i professionisti il criterio che era già di cassa, rimane immutato.

Esempio:
la ditta individuale Rossi Mario emette una unica fattura di vendita nel 2017, incassandola nel 2018.
- secondo il principio di competenza è reddito nel 2017, a prescindere dall'incasso avvenuto nel 2018;
- secondo il principio di cassa sarà reddito solo ad incasso avvenuto, ovvero nel caso di specie nell'esercizio 2018.

Ricordiamo che trattasi di un obbligo imposto dalla legge, la cui astensione da parte del contribuente non è contemplata, con impatti fiscali e finanziari tutti da verificare.

Il problema delle rimanenze finali.
Nell’anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.
In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale che non verrà più considerato come componente positivo di reddito, al pari dei ricavi.

Le modifiche da introdurre.
Fino ad oggi, 31.12.2016, i sui registri contabili erano costituiti da:
- Registro IVA vendite;
- Registro IVA acquisti;
- Registro cespiti ammortizzabili.

Dall’1.1.2017, subentrando il principio di cassa, ai registri di cui sopra si aggiunge il registro degli incassi e dei pagamenti, ciò perché venendo tassato solo su "quanta parte incassa meno quanta parte paga" occorre dare evidenza di ciò.

I registri da adottare saranno i seguenti:
- Registro IVA vendite;
- Registro IVA acquisti;
- Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l’incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA).

La portata della norma è tale da comportare disagi non solo ai professionisti ma anche ai contribuenti che dovranno sottostare a detto regime di cassa.
Non tanto per le potenziali differenze di tassazione, che seppur rilevanti, soprattutto nel primo anno di passaggio, possono poi essere, per così dire "digerite" a regime, quanto per un diverso approccio documentale che sia i professionisti che i loro clienti interessati dovranno mantenere.

Pertanto, nel proporle di prendere contatti con lo studio quanto prima, si sottopongono alcune soluzioni da adottare :
- un registro di prima nota nel quale indicare gli incassi ed i pagamenti delle relative fatture;
- ricevere o rilasciare quietanza con firma e data in calce alla fattura;
- oltre quanto pagato/incassato per cassa, integrare la precedente documentazione con un eventuale estratto conto bancario dal quale si evincono i relativi movimenti.

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di Studio Bitetti - Contabile

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