Contabilità semplificata: il nuovo regime di cassa


Dal 1° gennaio 2017 ditte individuali o società di persone determinano il reddito imponibile in base al principio di cassa
Contabilità semplificata: il nuovo regime di cassa
I soggetti, di cui all'art. 66 del TUIR, ditte individuali o società di persone, che nell'anno di imposta precedente non hanno superato un ammontare di ricavi superiori ad € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di € 700.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività, erano esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e determinavano il reddito imponibile in base al principio di competenza economica dei ricavi e dei costi. Dal 1° gennaio 2017, invece, tali soggetti passivi restano comunque esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria, ma determinano il reddito imponibile in base al principio di cassa.
Ai sensi dell'art. 1, commi da 17 a 23 della Legge 232/2016 (legge di Bilancio per l'anno 2017), con decorrenza dal 01-01-2017 i soggetti di cui all'art. 66 del TUIR, imprese individuali o società di persone in contabilità semplificata, determinano il reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi incassati di cui agli artt. 57 e 85, e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 co. 1, e le spese sostenute e pagate nell'esercizio dell'attività di impresa nel medesimo periodo di imposta, minusvalenze e sopravvenienze passive, art. 101, senza però rilevare le rimanenze in quanto spese non sostenute nel periodo di imposta. Rimane sempre possibile dedurre le quote di ammortamento, le perdite su beni strumentali e su crediti e gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto.

Quindi con il nuovo principio di cassa il momento fondamentale è l'incasso o il pagamento ed in base allo strumento finanziario usato avremo i seguenti momenti impositivi:
- incasso a mezzo assegno bancario o circolare vale la data di emissione dell'assegno;
- bonifico bancario vale la data in cui avviene l'operazione e non la data di valuta;
- bancomat o carta di credito vale la data in cui avviene l'operazione e non la data di addebito.

Al fine di applicare il nuovo regime di cassa si possono utilizzare tre differenti modalità:
1) utilizzare i registri Iva per annotare l'incasso del ricavo e il pagamento delle spese;
2) annotare nei registri IVA l'importo degli incassi non ricevuti e delle spese non sostenute nell'anno di imposta, così facendo questi componenti positivi e negati non verranno considerati nell'anno di imposta ma rinviati all'anno di imposta di effettivo incasso e pagamento;
3) esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, con la quale non si effettuazioni annotazioni in merito agli incassi e pagamenti applicando così una presunzione di incasso o pagamento in base alla quale la data di emissione del documento contabile coincide con quella di incasso o pagamento.

Le nuove regole di determinazione del reddito di impresa avranno anche valore ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Il nuovo regime contabile è il regime naturale di ogni soggetto in contabilità semplificata, ma in alternativa è possibile ai sensi dell'art. 18 co. 6 del D.P.R. 600/73, su opzione vincolante per un triennio, applicare la contabilità ordinaria e non applicare il principio di cassa ma quello di competenza economica dei costi e dei ricavi.

Articolo del:


di Studio Berardi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse