Contraddittorio come diritto del Contribuente


Il contribuente ha diritto al contraddittorio, gli Enti prima di emettere un atto di regola devono informarlo
Contraddittorio come diritto del Contribuente
Il diritto al Contraddittorio è previsto espressamente nell'Ordinamento Giuridico Italiano pertanto gli Enti, prima di emettere un atto di regola e di norma, devono informare il Contribuente affinchè possa essere ascoltato.
Il contribuente ovvero il cittadino ha sempre diritto ad essere ascoltato prima che nei suoi riguardi venga emesso un atto che possa incidere sul suo patrimonio, sulla sua persona, sulla sua attività.
Negli anni si sono susseguite numerose sentenze anche da parte della Corte di Cassazione (quali le sentenze a sezioni unite n.24823/15 - 19667/14 - 18184/13) sia nelle ipotesi che fanno riferimento all'accesso presso i locali del contribuente, alle ispezioni e alle verifiche, sia inerente all'attività di confronto preventivo.
Occorre evidenziare che prima di tutto occorre stabilire il tipo di controllo effettuato tenedo presente che si può trattare di:
controlli presso la sede
controlli in ufficio definiti anche a tavolino
controlli ovvero accertamenti avvenuti dopo le verifiche per i quali occorre attendere il verbale di contestazione, in genere dopo i 60 giorni.
E' doveroso evidenziare che nei controlli presso l'ufficio o presso la sede il contribuente ha diritto al contradditorio e può esporre le sue osservazioni, può consegnare documenti, può manifestare delle giustificazioni, delle motivazioni che hanno determinato tale verifica. Vi possono essere vari casi come quello in cui si è verificata una crisi di impresa, dei clienti morosi o addirittura in liquidazione o in fallimento, altre motivazioni di carattere familiare, problemi di salute dimostrabili con documentazione e certificazione sanitaria. Poi saranno gli Enti preposti ai controlli a valutare le motivazioni e a determinare le conseguenze.
Nel caso in cui gli accertamenti siano i c.d.accertamenti fatti a tavolino si possono verificare degli accertamenti qualora si risponda a dei Questionari e a degli Studi di settore, caso che l'Agenzia delle Entrate può valutare e accertare o verificare quando per alcuni anni il contribuente non risulti Congruo o Coerente con i Parametri stabiliti dalla Legge; pertanto il contribuente non conosce le ragioni dell'Ufficio e non può prospettare le proprie ragioni, anche se grazie alle numerose segnalazioni spesso gli Uffici invitano il Contribuente presso i loro Uffici per esporre le loro ragioni e poi decidono in concreto quale sanzione applicare.
Sarebbe auspicabile che in tutti i casi e in tutte le situazioni il Contribuente avesse sempre il diritto al contraddittorio preventivo in modo da esporre le sue motivazioni che ovviamente sono sempre e comunque soggettive e discrezionali, devono sempre avere una minima documentazione che giustifichi e garantisca il loro sacrosanto diritto. E' importante evidenziare che l'esposizione delle proprie ragioni sono passibili di varie e diverse interpretazioni, sempre ovviamente nel massimo rispetto della legge e poi procedere con le eventuali notifiche di atti e con le probabili o eventuali sanzioni se dovute ovvero procedere con l'annullamento dell'atto se vi sono gli elementi fondanti che permettono al contribuente di far prevalere le sue ragioni e le sue motivazioni e giustificazioni.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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