Contratto di affitto: ecco le novità per il 2016


Termini di registrazione, obblighi del conduttore
Contratto di affitto: ecco le novità per il 2016
Dal 1° gennaio 2016, la registrazione del contratti di locazione deve essere effettuata dal locatore ossia dal proprietario dell’immobile che ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla sottoscrizione stessa e poi nei successivi 60 giorni dovrà informare il conduttore ossia chi è in affitto e l’amministratore di condominio.

La mancata registrazione del contratto farà si che il contratto verrà considerato inesistente e, in caso di mancato pagamento del canone o di mancato sgombero dell’immobile alla data di scadenza stabilita, non si potrà procedere allo sfratto abbreviato, ma bisognerà istruire una causa ordinaria di occupazione senza titolo, soluzione lunga e dispendiosa.

All’atto della registrazione, il locatore nei successivi 60 giorni dovrà comunicare l’assolvimento dell’onere fiscale al conduttore e all’amministratore del condominio in modo che si possa aggiornare il registro dell’anagrafe condominiale: la comunicazione alle parti può essere effettuata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

La nuova Legge di Stabilità prevede che, essendo obbligato il locatore alla registrazione del contratto, ricade su quest’ultimo la responsabilità sull’omesso versamento dell’imposta di registro il cui pagamento può essere effettuato anche in via telematica tramite modello F24. L’imposta si può pagare con cadenza annuale o in un’unica soluzione per tutta la durata della locazione: in entrambi i casi in riferimento alla prima annualità il versamento non potrà essere inferiore a € 67,00.

In caso di tardivo pagamento, ai fini dell’imposta di registro, la normativa prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta e degli interessi .
In caso di omessa registrazione, invece, si verificano due casi:
- l’esistenza di un canone del 10% del valore dell’immobile oppure
- la presenzione che il rapporto di affitto ci sia dai 4 periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto l’accertamento.
L’omessa registrazione del contratto di affitto entro il termine previsto da diritto al conduttore di richiedere al giudice di rimodulare il contratto di affitto secondo i contratti di affitto di 4 anni o per quelli con canone concordato mentre consentirà all’inquilino di richiedere la restituzione dei maggiori importi versati rispetto a quanto dovuto sia durante il rapporto di affitto sia se fosse scaduto e comunque entro 6 mesi successivi al reale sgombero dell’immobile locato.
La norma prevede che è responsabile il locatore in caso di volontaria omissione della registrazione del contratto di locazione o di registrazione per un importo inferiore.

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di Studio Molinaro

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