Contravvenzione a foglio di via obbligatorio


Natura di reato istantaneo a effetti permanenti della contravvenzione a foglio di via obbligatorio
Contravvenzione a foglio di via obbligatorio

1. In tema di misure di prevenzione di pubblica sicurezza, la contravvenzione al foglio di via obbligatorio costituisce reato istantaneo con effetti permanenti, e si connota per una situazione antigiuridica perdurante per l’intero intervallo in cui l’agente, scaduto il termine entro il quale avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione, continua a risiedere nel luogo da cui è stato allontanato.
Così statuiva il Tribunale di Firenze, Sezione Seconda, con sentenza n. 226 del 19-01-2018, pronunziata nei confronti di imputata sottoposta a procedimento penale per i reati previsti dall'art. 81 e dall'art. 76 c.3 D.Lgs. n. 159 del 2011 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, contravveniva al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Firenze in data 4.6.2013 con cui le era fatto divieto di far ritorno nel comune di Firenze per la durata di anni tre.

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2. La misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio è prevista e disciplinata all’art. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”) ed è giustappunto disposta dal Questore a fronte di particolari condizioni; segnatamente, tale particolare provvedimento è adottato nei riguardi di quei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”, o che “vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose”, ovvero nei confronti di coloro che siano “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (art. 1 del D.lgs. n. 159/2011) [1].
Entrando maggiormente nel dettaglio della prescrizione, la stessa è applicata a quei soggetti i quali nello specifico, reperiti al di fuori del proprio luogo di residenza [2], possano essere reputati pericolosi per la sicurezza pubblica alla luce di un giudizio prognostico ad hoc  [3]. Dunque, riscontrandosi i tre requisiti previsti dalla normativa [4], e a fronte del prudente apprezzamento del Questore, questi vengono colpiti da siffatto provvedimento che impedisce loro di fare rientro nel determinato luogo per un tempo massimo di anni tre. Ai destinatari del provvedimento questorile viene quindi inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione ovvero non prima del termine stabilito (comunque non superiore a tre anni) nel comune dal quale sono stati allontanati.

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3. In seno ai motivi sottesi alla pronunzia in esame, i Giudici di merito sono espliciti nel fornire una qualificazione giuridica del fatto di reato in addebito, caratterizzato dagli stessi quale reato istantaneo ad effetti permanenti [5]; sul punto, occorre una più approfondita analisi.
Abbastanza agevole comprendere le ragioni per le quali il reato all’origine di tale questione di merito possa dirsi rientrante a pieno titolo in tale categoria dottrinaria: il fare ritorno, da parte del reo, nello specifico ambito territoriale dal quale per ordine del Questore si era dovuto allontanare, e il permanervi contra legem (dunque anche in presenza di tutti gli altri requisiti normativi previsti, fa sì che il delitto di siffatta entità giuridica si perfezioni.


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[1] Non sfuggirà, all’inteprete più attento, una dicitura pressoché speculare a quella utilizzata dal legislatore del 1956, legge n. 1423 recante Misure di prevenzione nei confronti delle persone per la sicurezza e per la pubblica moralità”, di disciplina di quei peculiari strumenti a disposizione della A.G dispone ai fini della prevenzione della commissione di reati da parte di soggetti reputati in tal senso “pericolosi”, per la sicurezza pubblica, dato il loro stile di vita (sussitendo elementi di fatto che portino appunto a ritenere: una abituale dedizione a traffici delittuosi, uno stile o un tenore di vita che si presuppongano esiti di attività delittuosa, la dedizione del reo a delitti contro l’integrità fisica o morale dei minori, la sanità sicurezza o tranquillità pubblica). Invero, come si vedrà pure infra, non è solo su questi aspetti che riposano impostanti profili di identità tra le due categorie di strumenti.
[2] E’ giurisprudenza uniforme quella che individua nel “luogo di residenza”, non già quello di residenza anagrafica, ma quello di dimora abituale e solita in un dato luogo, caratterizzato (sotto il profilo oggettivo) dalla effettiva permanenza dell’individuo interessato, nonché dalla volontà dello stesso (profilo soggettivo) di risiedervi stabilmente (Cfr ex multiis, Cass., III Sez. Civ. n. 11550 del 14 maggio 2013).
[3] Invero, molto sarebbe anche da evidenziare circa la questione del giudizio prognostico e dei suoi parametri: tale problematica ha infatti ha suscitato un vivace dibattito giurispurdenziale che ha arrivato a suscitare dubbi circa il rispetto di quanto stabilito, in tema di diritti fondamentali della persona, dall’art. 8 C.E.D.U.
[4] Riconducibilità del soggetto a una delle categorie fissate dall’art. 1, permanenza al di fuori dei luoghi di residenza, giudizio prognostico di pericolosità sociale.
[5] Così in sentenza: “[...] la contravvenzione al foglio di via obbligatorio è reato istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da una situazione antigiuridica che si protrae per tutto il tempo in cui il diffidato, scaduto il termine entro il quale avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione, senza raggiungerlo, continua a risiedere nel luogo da cui è stato allontanato (Cass. pen. sez. I, 21 luglio 1978, n. 9975).”

 

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di Giuseppe Deiana

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