Contributo alla prole e mantenimento ex moglie


La riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli non porta ad un automatico aumento dell'assegno a favore dell'ex moglie
Contributo alla prole e mantenimento ex moglie
E’ quanto afferma la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19746 del 09 Agosto 2017.
Il fatto
In primo grado, il Tribunale accoglieva le richieste dell’ex marito di rivisitazione delle condizioni economiche imposte in sede di separazione, in base alle quali l'uomo doveva versare 1.800 euro al mese a ciascuno dei figli e 1.600 euro a favore della ex.
Veniva, quindi, azzerato il mantenimento per il primogenito, ritenuto ormai autosufficiente, e ridotto l'assegno per l'altro figlio.
Con la stessa Sentenza, tuttavia, il Tribunale, accogliendo la domanda dell’ex moglie, statuiva un sostanziale aumento dell'assegno mensile (da 1.600 a 2.400 euro) in relazione all'incremento delle disponibilità economiche del marito conseguenti alla riduzione dell'onere contributivo a favore dei figli.
In sede di gravame, la Corte d’Appello, non condividendo la decisione del Tribunale, affermava che "le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre".
Il principio espresso dalla Corte d’Appello veniva confermato dalla Cassazione con la Sentenza citata, precisando che la ricorrente non poteva limitarsi a dedurre il miglioramento della situazione economica dell'ex marito, ma avrebbe dovuto dimostrare che il suo assegno già originariamente era stato più basso del dovuto a causa degli esborsi in favore dei figli:
"...in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. In particolare, per ciò che concerne l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell’assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onore economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sé la previsione normativa che impone la corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri...".
Per quanto sopra, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso con totale compensazione delle spese in relazione alla assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione dei riflessi automatici della riduzione dell’obbligo contributivo al mantenimento dei figli sull’obbligo di mantenimento del coniuge in seguito alla separazione.

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di Avv.to Angelo De Nina

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