Convenienza del nuovo regime forfettario


Il regime dei minimi, il nuovo regime forfettario. Convenienza dell'applicazione dei regimi
Convenienza del nuovo regime forfettario
NUOVO REGIME FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI DAL 2016 - CONVENIENZA
La legge di stabilità (208/15) ha generato un nuovo sistema contabile agevolato per i contribuenti minimi.
Il provvedimento è indirizzato a tutte quelle categorie di contribuenti con volume d’affari limitato e quindi con la possibilità di ridurre le imposte gravanti su queste categorie di contribuenti.
Preliminarmente dobbiamo esaminare le situazioni che si vengono a creare con l’anno 2016:
- Contribuenti che già nel 2015 erano nel regime dei "minimi": restano tali fino alla scadenza dei cinque anni dall’esercizio dell’opzione o fino al raggiungimento dei 35 anni di età.
- Contribuenti ammessi ad adottare il nuovo sistema forfettario con il solo limite del volume di affari.
Molte sono le condizioni da tener presente per tali situazioni di accesso al regime forfettario ed occorre porre particolare attenzione che esse potrebbero trarre in inganno o non produrre la convenienza desiderata, anche se questa situazione è da verificare caso per caso.

Gli elementi decisivi per la possibilità di rientrare in tale regime forfettario sono:
a) Non sostenere costi per personale dipendente e/o collaboratori compresi i quelli familiari per oltre 5.000,00 euro annui. Nel caso in cui fossero presenti nell’impresa dei collaboratori familiari occorrerebbe valutare se applicare il regime forfettario o il regime semplificato, poiché la norma esclude la ripartizione del reddito a collaboratori
b) Non possedere, già dall’anno 2015 beni strumentali per un valore lordo e/o base di oltre 20.000,00 euro, dove per lordo si intende il valore d’acquisto rilevante ai fini fiscali, al lordo degli ammortamenti, ed il valore base è quello sostenuto nel caso di leasing, dall’impresa concedente. Sono esclusi i beni di valore inferiore ad € 516,46 ed i valori degli immobili.
c) Non possedere quote sociali ad alcun titolo in società di persone o società di capitali in regime di trasparenza fiscale.
d) Non possedere redditi da lavoro dipendente, assimilato o pensione superiore a 30.000 per l’anno 2015.
Occorre infine verificare la convenienza di tale regime.
Infatti la legge dispone che il reddito venga determinato applicando una percentuale al ricavo, con l’unica possibilità di dedurre i contributi previdenziali.
Le percentuali di redditività sono individuati dal settore di appartenenza della categoria
COEFFICIENTI REDDITIVITÀ:
SETTORE LIMITE RICAVI COEFF. REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86%
Intermediari del commercio 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 40%
Attività professionali, servizi finanziari ed assicurativi 30.000 78%
Altre attività economiche 30.000 67%
Praticamente un artigiano edile che abbia un volume d’affari di 22.000 euro, avrebbe un reddito lordo di 18.920 dal quale potrà dedurre esclusivamente i contributi dovuti ad INPS ed INAIL, ipotizziamo per € 5.000 ottenendo così un imponibile di 13.920 al quale si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% pari a 2.088 euro.
Sarà quindi necessario valutare la convenienza di adottare tale sistema anziché quello semplificato.
Ipotizziamo il caso precedente, in regime semplificato:
con un fatturato di € 22.000 e costi pari ad € 3.080 per un reddito di € 18.920 dal quale dedurre sempre i 5.000 di contributi per il raggiungimento di € 13.920 come il caso precedente; L’I.R.PEF. lorda sarà di € 3.201 ma potrà portare in deduzione gli oneri deducibili quali spese mediche, interessi su mutui e simili oltre aver diritto alle detrazioni d’imposta, ipotizziamo per moglie e due figli nonché per impresa minore per un importo di circa 2.400 euro portando l’imposta netta ad € 800. Si sommano le addizionali regionali, comunali e l’IRAP per € 570 circa portando il totale del prelievo fiscale ad € 1.370, minore di quello di un forfettario.
Non occorre infine trascurare l’effetto dell’I.V.A. Rifacendoci all’esempio precedente, dobbiamo calcolare che, emettendo fatture senza applicazione dell’imposta, tutta l’I.V.A. pagata sugli acquisti resta a carico dell’imprenditore, quindi l’I.V.A. al 22% su 3.080 euro, pari ad € 677, risulta un costo a carico del forfettario.
Certo ogni esempio è proponibile in diverse situazioni ed è questo il compito dei professionisti del nostro Studio: valutare e consigliare.

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di Studio Rag. Reale

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