Coronavirus: depenalizzazione delle sanzioni per violazione delle misure

In seguito all’emanazione del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 è d’obbligo aggiornare, nonché per certi versi, ridimensionare quanto pochi giorni fa affermato nel mio articolo dal titolo “Emergenza Coronavirus: denuncia per violazione delle misure restrittive, come tutelarsi”.
Con l’ultimo intervento legislativo il Governo ha, infatti, modificato quelle che sono le punizioni per coloro che non rispettano le misure di contenimento del Covid 19 imposte dallo Stato Italiano.
Dal punto di vista economico tali sanzioni sono state grandemente inasprite rispetto a quelle precedentemente previste, ma da sanzioni penali sono diventate sanzioni amministrative. Ciò significa che alla violazione di una misura restrittiva non seguirà più – come precedentemente stabilito – un procedimento penale, ma si tratterà di un procedimento amministrativo, soggetto alla normativa di cui alla legge n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
Ma vediamo nel dettaglio cosa è cambiato.
Le prescrizioni stabilite per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus sono rimaste le stesse di prima, ovvero È VIETATO USCIRE DI CASA se non per:
1 - comprovate esigenze lavorative, ma il lavoro deve rientrare in una delle categorie che il Governo ha stabilito possano continuare a lavorare (si vedano gli appositi Decreti);
2 - assoluta urgenza, allorché ci si debba spostare in Comuni diversi dal proprio di residenza /domicilio;
3 - situazioni di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere); In tale ipotesi rientrano le attività cosiddette “essenziali “come fare la spesa, per sé o per i propri congiunti che non possono provvedevi da soli, andare in farmacia, in edicola, in panetteria o in tabaccheria. Di recente è stato consentito anche andare dal fioraio o in chiesa.
4 - motivi di salute (per andare a fare una visita oppure per andare al Pronto Soccorso).
Queste sono le uniche ipotesi contemplate dall’ultimo modello di autocertificazione pubblicato il 26 marzo 2020, modello che ciascuno di noi dovrà compilare con i propri dati anagrafici e portarsi dietro allorché debba uscire di casa al fine di poterlo esibire alle Forze dell’Ordine nel caso venga fermato.
Ciò che è cambiato, secondo l’art. 4 del d.l. 19/2020, è che il mancato rispetto delle misure di contenimento è da oggi punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Cioè non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale. Se poi il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo tali sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Le violazioni vengono accertate dalle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Esercito) ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; e si applica l’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada) in materia di pagamento in misura ridotta, se esso avviene entro i 5 giorni. Altrimenti il termine massimo per il pagamento è di 60 giorni.
Il “vantaggio” rispetto alla previgente legislazione è rappresentato dal fatto che alla violazione delle misure restrittive non segue più un procedimento penale ma le sanzioni ad oggi previste, seppur di natura amministrativa, sono più onerose rispetto a quelle di prima.
La competenza ad irrogare le sanzioni spetta al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione; se questi ritiene che non vi siano i presupposti per contestare la violazione, procederà ad archiviare il procedimento; nel caso invece in cui il Prefetto ritenga che sussistano i presupposti della contestazione, provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un’ordinanza-ingiunzione che verrà notificata al destinatario nella quale specificherà l'importo che andrà pagato.
Contro tale provvedimento si può presentare ricorso alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace (così come avviene per le normali contravvenzioni al Codice della Strada) nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.
In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nei termini previsti o di mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione).
Nel nuovo decreto legge 19/2020 si precisa che le disposizioni ivi contenute sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative, le quali si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Ciò significa che il nuovo Decreto ha depenalizzato tutte le violazioni precedentemente commesse e contestate quali reati ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Le nuove sanzioni amministrative introdotte opereranno pertanto retroattivamente, facendo venir meno gli effetti delle denunce e le conseguenze penali (ovvero l’annotazione nel casellario giudiziale in caso di condanna) per coloro che siano già stati fermati dalle Forze dell’Ordine.
Il reato scatta, invece, nel momento in cui ciò che si dichiara nell’Autocertificazione non corrisponde alla verità, ovvero allorché si dichiara un tipo di spostamento che è in realtà non è quello che si sta compiendo.
Tale dichiarazione mendace sarà punita ai sensi dell’art. 495 del Codice Penale “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale” e seguirà quindi un procedimento penale.
Ma i nuovi Decreti prevedono anche qualcosa in più, nel caso si sia positivi al Covid 19 o comunque sottoposti alla quarantena (ad esempio per sintomatologia sospetta oppure in quanto familiari di una persona positiva al Covid 19).
Nel nuovo modello di Autocertificazione occorre infatti anche dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19.
Orbene, se questa dichiarazione non corrisponde a verità scatta la commissione di un nuovo reato denominato “violazione della quarantena” punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5000 euro. Se poi il soggetto positivo al Coronavirus uscendo di casa infetta altre persone al reato di cui sopra si aggiungeranno altri reati, come le lesioni personali, dolose o colpose, fino all’eventuale omicidio, in caso di morte del contagiato.
Infine, ai sensi dell’art. 260 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie – Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 – “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata”.
Tale norma sembra proprio calzante all’emergenza sanitaria da Covid 19 che stiamo vivendo ed il suo carattere di “specialità” appare sanzionare in modo più rigoroso ed efficace chi viola le disposizioni anti-contagio rispetto all’art. 650 c.p.: la sanzione penale conseguente, infatti, non è alternativamente quella dell’arresto o dell’ammenda, ma è quella cumulativamente di entrambi.
La contestazione di questo reato sembrerebbe ad oggi l’orientamento seguito da alcune Procure della Repubblica nel caso di inottemperanza alle misure restrittive anti-contagio.
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