Liquidità per le Imprese: Decreto "Cura Italia" e "Liquidità" a confronto


Accesso al credito alle imprese ai fini della ripresa ancorato al sistema delle garanzie statali, potenziamento del Fondo di Garanzia e introduzione di SACE Spa
Liquidità per le Imprese: Decreto "Cura Italia" e "Liquidità" a confronto

Il 17.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto Legge contenente misure di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020.

All’articolo 49 dello stesso Decreto prevede importanti misure sul Fondo Centrale di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi alla sua pubblicazione, ovvero:

• viene concessa la garanzia a titolo gratuito, elevando l’importo massimo garantito a 5 mln di euro;

• si innalza la percentuale massima di garanzia all’80% per la garanzia diretta e al 90% di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

• si rende ammissibile la garanzia alle operazioni di rinegoziazione del debito, a patto che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;

• si prevede l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento;

• eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;

• la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro).


Al fine di aiutare le microimprese e le PMI, in aggiunta all’articolo 56 dello stesso Decreto viene introdotta una moratoria straordinaria, ovvero:

• le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

• la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;

• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza  è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.


Le imprese, a patto che non presentino esposizioni deteriorate, sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

A rafforzare tutto ciò l'8 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri è intervenuto varando il testo del Decreto Legge contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese. Il Decreto 23/2020 chiamato anche “Decreto liquidità” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 dell'8.04.2020 e si muove lungo due binari:

• la garanzia di Stato attraverso SACE SPA (società di Cassa Depositi e Prestiti) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;

• il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

A mente dell’articolo 1 dello stesso Decreto sono previsti finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di un preammortamento di durata fino a 24 mesi, a patto che:

• l’impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

• alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite dalla normativa europea;

• l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra questi due elementi:
25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Le garanzie sono prestate in misura diversa in relazione alla dimensione dell’azienda e coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. In particolare, è prevista una garanzia al:

• 90% del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

• 80% del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti e valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;

• 70% del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per le imprese restano gli obblighi di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto delle azioni nel corso del 2020, gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, destinare i fondi ricevuti con finanziamento a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali situate in Italia per: costi del personale, investimenti, capitale circolante.

Per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia e per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, la percentuale di garanzia diretta è incrementata al 90% mentre di riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 del TFUE) per le operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi.

L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare alternativamente:
• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
• il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
• il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (per le PMI) o 12 mesi (per imprese con numero dipendenti non superiore a 499) come da apposita certificazione.

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata la garanzia può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

In aggiunta il Decreto prevede per il Fondo di Garanzia un apposito comparto a dotazione di 30 milioni di euro, per finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva,  delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

Articolo del:


di Dott. Giuseppe Valente

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